Una Società semplice per holding – sì, grazie!

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In precedenti contributi su questo blog ho cercato di fornire indicazioni su come strutturare un gruppo societario e su quali sono gli obiettivi che si intende perseguire nel costituire una holding (economici, fiscali, finanziari, di agevolare il passaggio generazionale).

In questa sede mi vorrei concentrare su un altro aspetto: convinti che la holding è cosa buona e giusta, qual è la forma societaria più adatta per costituire una holding?

Certamente la risposta passa attraverso la soluzione del seguente quesito: che attività deve svolgere la holding? Pura gestione immobiliare, gestione mista di partecipazioni e di immobiliare, o attività mista operativa.

Ebbene se la risposta è “solo attività di gestione di partecipazioni o al limite di gestione di partecipazioni e attività di gestione immobiliare”, la formula della società semplice potrebbe risultare vincente.

La società semplice, come noto, non può svolgere attività commerciale ma può ben gestire partecipazioni e immobili destinati in linea di principio alla locazione (non alla rivendita).

Diversamente, se la holding ha natura mista poiché gestisce anche attività operativa commerciale, occorre abbandonare l’ipotesi di costituire la holding come società semplice e indirizzarsi su forme societaria più complesse (tipicamente società di capitali ad evitare che l’attività operativa implichi responsabilità personali da parte dei soci).

Il vantaggio della società semplice

La società semplice è la tipologia societaria più snella e meno costosa in assoluto. E’ caratterizzata dalla assenza di formalismi: non esistono neanche gli organi gestori posto che tutti i soci possono amministrare la società disgiuntamente (salvo accordo contrario). Ciò, tuttavia, relega tale tipologia societaria nell’ambito di compagini societarie strettamente familiari.

In linea di principio non occorre neanche l’intervento del notaio per costituirla e non va iscritta al registro imprese: ben venga tuttavia la creazione della Sezione speciale del registro imprese in cui possono essere iscritte le società semplici per poter dare certezza ai rapporti che la stessa instaura con i soggetti terzi: diversamente non riuscirebbero ad ottenere dalla banca neanche l’apertura di un banale conto corrente.

Le società semplici in base agli articoli 1, 6 e 13 del DPR n. 600/173 non sono tenute alla predisposizione di qualsivoglia contabilità e, in assenza di redditi da dichiarare non devono neanche presentare la dichiarazione dei redditi né, ovviamente, la dichiarazione Irap e Iva, atteggiandosi a mo’ di persone fisiche. Infatti, l’articolo 1 del citato DPR n. 600/1973 dispone: Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se   non   ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.”.

Dalla lettura della norma è chiaro che se ci sono redditi questi devono essere dichiarati. Quanto alla tenuta delle scritture contabili, la società semplice non è richiamata nell’articolo 13 dal che è libera da tale incombenza.

Non è da trascurare la circostanza che non si applica la disciplina degli studi di settore e quella delle società non operative.

Le problematiche fiscali

Ora se l’esclusione della dichiarazione Iva è ovvia e granitica poiché una società semplice che gestisce solo partecipazioni e immobili non possiede neanche la partita Iva, va da se che anche l’esclusione da dichiarazione Irap è scontata per lo stesso motivo.

Più articolato il discorso della esclusione della dichiarazione dei redditi Modello società di persone posto che occorre distinguere tra:

  • Holding pura di sola gestione di partecipazioni: se nel corso dell’anno non ha ricevuto dividendi dalle società partecipate e non ha realizzato capital gain da vendita di partecipazioni, la dichiarazione dei redditi non deve essere presentata (Risposta a interpello DRE Piemonte – 901/171/2017). Viceversa se ha conseguito redditi di capitale (dividendi) o capital gain (plusvalenze su vendita di azioni o quote) allora dovrà predisporre il Modello Redditi società di persone e compilare i relativi quadri del Modello per poi imputare per trasparenza il reddito ai propri soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione possedute da ognuno.
  • Holding mista attività di gestione di partecipazioni/immobiliare: in questo caso la dichiarazione dei redditi deve essere sempre compilata perché anche se gli immobili dovessero essere sfitti, occorre comunque tassare la rendita catastale nel quadro RB del Modello Redditi società di Persone e conseguentemente far confluire detto reddito in capo ai soci per trasparenza. Se poi dovessero essere venduti degli immobili (escluse aree fabbricabili la cui plusvalenza è sempre tassata) detenuti da oltre 5 anni non si avrebbe alcuna tassazione da dichiarare.

L'incasso di dividendi

E’ utile fare qualche approfondimento in relazione alla ipotesi che la holding società semplice percepisce dei dividendi dalla società di capitali partecipate. Ebbene, sino al 31/12/2017 la regola era la seguente: i dividendi percepiti dalla società semplice si presumono sempre qualificati e conseguentemente non si applica mai la ritenuta secca del 26%. Dunque, all’atto dell’incasso degli utili la S.S. lì tasserà (per il 40%, 49,72%, 58,14%, a seconda dell’epoca in cui detti utili si sono formati in capo alla partecipata): più correttamente determinerà il reddito in base a detta percentuale e lo imputerà poi ai soci per trasparenza. Ebbene, come noto, a decorrere dagli utili maturati dal 1° gennaio 2018 la tassazione dei dividendi è uniformata mediante la tassazione secca del 26% sull’intero ammontare del dividendo erogato. Tuttavia, sembra che il legislatore della riforma abbia dimenticato le società semplici poiché fa riferimento solo alla tassazione dei soci persone fisiche. Se non si tratta di dimenticanza (a cui porre pronto rimedio con norma correttiva), i dividendi distribuiti dalla società di capitale al socio società semplice dovrebbero comportare, in capo a quest’ultima, reddito per il 100% da imputare per trasparenza ai propri soci che lo dovrebbero poi tassare in base ai propri scaglioni Irpef.

Il realizzo di plusvalenze per vendita di partecipazioni

Per quanto riguarda l’eventuale cessione da parte della società semplici di azioni o quote di società partecipate, l’eventuale capital gain deve essere tassato. Da questo punto di vista, diversamente dai dividendi, rileva la quota percentuale di partecipazione al capitale posseduta dalla S.S., posto che la tassazione è diversa a seconda se la partecipazione è qualificata o meno. Fino a tutto il 2018 la distinzione (partecipaione qualificata o meno) continuerà a rilevare e in caso di vendita da parte della società semplice di una partecipazione di per sé qualificata, la tassazione (sul 58,14%) comporterà l’attribuzione ai soci del reddito per trasparenza; viceversa se la partecipazione è non qualificata una volta che la società semplice avrà calcolato il capital gain, effettuerà essa stessa il calcolo dell’imposta con l’aliquota del 26% e provvederà a versarla all’Erario. E’ ovvio che in questo caso le disponibilità liquide verranno messe a disposizione dai soci. Ebbene, a decorre dal 2019 tutti i capital gain conseguiti da persone fisiche (e dalle società semplici che ad essi sono equiparate a questi fini) scontano l’imposta sostitutiva fissa del 26%. Provvederà, quindi, sempre la società semplice a liquidare e versare l’imposta, talché le relative somme derivanti dall’incasso saranno liberamente distribuibili ai soci.

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