UNIFAMILIARI – 110% ANCHE PER LAVORI AVVIATI DAL 1° LUGLIO 2022

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Importanti conferme pervengono dall’Amministrazione finanziaria sulla superdetrazione spettante alle persone fisiche che effettuano interventi sugli edifici unifamiliari ovvero su unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, al fine di verificare la condizione dell’effettuazione dei lavori per almeno il 30% alla data del 30 settembre 2022.

Tali soggetti possono fruire della detrazione del 110% non solo per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (art. 119, cc. 1 e 4 DL 34/2020), ma anche per quelle che saranno pagate fino al 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati per il superbonus (articolo 119, c. 8-bis, D.L. 34/2020).

Innanzi tutto, nella circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la detrazione del 110% sulle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 spetta a prescindere dal raggiungimento, alla data del 30 settembre 2022, del 30% dei lavori.

Inoltre, è chiarito che è possibile fruire del superbonus anche nell’ipotesi in cui gli interventi siano iniziati successivamente al 1° luglio 2022 o il titolo abilitativo sia stato presentato successivamente a tale data, ferma restando la condizione del 30% dei lavori effettuati al 30 settembre: in sostanza, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, spetta la detrazione del 110% se alla data del 30 settembre scorso sono stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, anche qualora gli interventi siano iniziati (o il titolo abilitativo presentato) dal 1° luglio 2022.

In merito alla modalità di determinazione del 30% dell’intervento complessivo, l’Agenzia conferma che detta percentuale può, a scelta del contribuente:

  • essere calcolata considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus;
  • oppure includendo anche gli altri lavori non ammessi a tale agevolazione (esempio, ordinarie detrazioni edilizie).

Il mancato raggiungimento della quota del 30% dei lavori comporta, ovviamente, il riconoscimento del superbonus limitatamente alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022.

Inoltre, è importante sottolineare che detta condizione (30%) riguarda la percentuale di completamento dei lavori, e non il pagamento delle spese ad esse relative. Al riguardo, si evidenzia che l’Agenzia delle entrate ha provveduto a correggere in tal senso l’esemplificazione (ripubblicando la circolare nella giornata successiva) riportata nel paragrafo 7 del documento di prassi e la corrispondente spiegazione: l’esempio riportato a pag. 32, correttamente, fa ora riferimento alla quantificazione del 30% sulla base dei lavori effettuati alla data del 30 settembre (come di seguito riportato).

Esempio:

  • 100.000 euro di lavori complessivi, di cui 60.000 euro per ristrutturazione edilizia 50% e 40.000 euro per superbonus 110%.
  • In tal caso è possibile fruire del superbonus anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al superbonus, lavori almeno pari a 12.000 euro (30% di 40.000 euro).

Si ritiene, benchè non espressamente indicato nell’esempio, che il superbonus spetti, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, anche qualora alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati solo lavori di ristrutturazione edilizia per almeno 30.000 euro (cioè, pari al 30% dell’intervento complessivo).

Norme:

art. 119 D.L. 34/2020

Prassi:

Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022

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