Vending machine: trasmissione corrispettivi dei distributori automatici

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Il D.Lgs. n. 127 del 2015 prevede, all’articolo 2, comma 2, che:
• dal 1° aprile 2017 la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici;
• con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.
La disciplina che segue è quella transitoria, da utilizzare non oltre il 31 dicembre 2022.

Censimento degli apparecchi e trasmissione dei dati
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016 è stata disciplinata una prima soluzione transitoria valida per i distributori automatici dotati di:
a) una o più “periferiche di pagamento”;
b) un “sistema master”, ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;
c) un erogatore di prodotti o servizi;
d) una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate.

Pertanto, dal 1° aprile 2017 tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite “distributori automatici” dotati delle predette caratteristiche, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Obbligo di accreditamento per i gestori di Vending machine
I gestori delle Vending machine devono accreditarsi mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate; il censimento si conclude con la produzione di un QRCODE per ciascun Sistema master, da apporre come etichetta sulla singola vending machine, che contiene l’indirizzamento ad una pagina web dell’Agenzia delle entrate.
La trasmissione telematica avviene contestualmente al momento della rilevazione dei dati di incasso dal sistema master, in prossimità del medesimo sistema e utilizzando esclusivamente un “dispositivo mobile” censito dal sistema dell’Agenzia delle entrate.

Chi slitta al 1° gennaio 2018
Il provvedimento delle Entrate n. 61936 del 30 marzo 2017 riguarda, invece, le vending machine non dotate di una “porta di comunicazione”. I soggetti Iva che utilizzano distributori automatici privi di una “porta di comunicazione” dovranno iniziare a trasmettere telematicamente le informazioni a partire dal 1° gennaio 2018: Resta il fatto che, se per i distributori automatici dotati di porta di comunicazione l’acquisizione avviene automaticamente mediante un dispositivo mobile, per quelli privi di “porta” l’acquisizione è “manuale” (il gestore dovrà rilevare manualmente i dati dalla vending machine).

Fase transitoria

tabella

Cosa non è “distributore automatico” ai fini della trasmissione
Con risoluzioni n. 116 del 21 dicembre 2016 e n. 44 del 5 aprile 2017, l’Agenzia delle entrate ha precisato che nell’obbligo di memorizzazione e invio telematico non rientrano:
a. le ipotesi in cui non si è in presenza di un distributore automatico come sopra descritto (distributori meccanici privi di allacciamento elettrico e di scheda elettronica che controlla l’erogazione -diretta o indiretta -e memorizza le somme incassate);
b. i casi in cui i distributori fungono da mero strumento di pagamento di un bene/servizio che sarà reso in altro modo o tempo, fornendo solo l’attestazione/quantificazione (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali) ovvero erogando solo una certificazione fiscale del servizio (biglietti di trasporto e di parcheggio);
c. le operazioni ricadenti nell’alveo del regime IVA, c.d. “monofase”, di cui all’articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972 (tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ricariche telefoniche e biglietti delle lotterie istantanee); infatti, qualora l’imposta sull’operazione avvenuta tramite distributori automatici sia già stata assolta in una fase precedente, chi la effettua non ne può determinare alcun elemento).

Futuro provvedimento per le regole dei distributori automatici di carburante
Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti termini e regole tecniche dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi a carico dei gestori di distributori automatici di carburante.

Normativa
- Articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23
- Articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

Prassi
- Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 102807 del 30 giugno 2016
- Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 61936 del 30 marzo 2017
- Agenzia delle entrate, risoluzione n. 116 del 21 dicembre 2016
- Agenzia delle entrate, risoluzione n. 44 del 5 aprile 2017

 

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