WEALTH MANAGEMENT, UN PERCORSO PIENO DI INSIDIE…

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È un dato di fatto, ci sono argomenti che periodicamente tornano di moda e altri, invece, che potremmo definire "sempre-verdi".
Di quest'ultima categoria fanno parte tutte le questioni relative alla gestione e protezione del patrimonio, il c.d. "wealth management".
Complici  le congiunture economico - sociali degli ultimi anni, l'interesse verso tali tematiche è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi tempi, così come documentato anche dal crescente numero di pronunce sull'argomento.
Si tratta, in ogni caso (a prescindere dall'entità del singolo patrimonio), di questioni delicate ed è importante conoscerne gli aspetti fondamentali.

Gli strumenti a disposizione: il fondo patrimoniale.
Gestire un patrimonio significa innanzitutto proteggerlo, ossia garantire che lo stesso venga (adeguatamente) mantenuto per poi essere un giorno utilizzato per i bisogni ed esigenze a cui esso è destinato.
La legge mette a disposizione diversi strumenti, più o meno complessi e strutturati, - che esamineremo anche nei prossimi articoli (es., il trust, il vincolo di destinazione, i fondi pensioni, ecc.) -,  tra questi il fondo patrimoniale rappresenta ancora uno dei più utilizzati.
Si tratta di un istituto dalle fortune alterne che si è rivelato nel tempo molto efficace o, al contrario, estremamente debole, anche anche alla luce dei diversi orientamenti della giurisprudenza in materia.

Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del codice civile, che prevede che esso possa essere costituito da ciascuno dei coniugi o da entrambi, per atto pubblico, oppure da un soggetto terzo anche per testamento, al fine di destinare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

La vera particolarità del fondo patrimoniale consiste nel fatto che l’esecuzione sui beni del fondo non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni di famiglia.
In altre parole, questo significa che la partita si gioca sulla natura estranea o meno dei debiti rispetto alle esigenze familiari.

Anche recentemente la Cassazione è intervenuta sull'argomento stabilendo che:

  • in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall' art. 170 c.c. , sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore (Cass. Civ., Sez. Trib., 28.5.2020, n. 10166);
  • se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell' art. 170 c.c. , la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale (Cass. Civ., Sez. I, 27.4.2020, n. 8201).

Attenzione alla tempistica.
Un aspetto che accomuna praticamente tutti gli strumenti di protezione patrimoniale ed essenziale per un’efficace progettazione e definizione di un piano di wealth management è quello della tempistica.
Ci riferiamo al fatto che l'utilizzo di uno strumento non possa prescindere da un'attenta valutazione circa il momento in cui si pensa di utilizzarlo.
Il riferimento è al c.d. periodo sospetto, ossia a quel periodo in cui potrebbe trovare applicazione un'eventuale revocatoria, che avrebbe come effetto principale quello di vanificare ogni protezione, a tutto vantaggio dei creditori e con buona pace del patrimonio (nostro o dei nostri clienti).

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