Quale è il trattamento IVA dei cosiddetti “sconti merce”?

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L’articolo 15, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 prevede che non concorre a formare la base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.

Gli sconti in commento sono i cosiddetti “sconti merce” (o sconti in natura) che rappresentano il riconoscimento gratuito al cliente, in determinate operazioni di compravendita, di quantità aggiuntive di un certo bene prodotto o commercializzato dall’impresa venditrice.
Le suddette cessioni a titolo di sconto o di abbuono rientrano nella sfera di applicazione della richiamata disposizione anche se si tratta di beni diversi da quelli che hanno formato oggetto della cessione originaria.
Affinché si renda applicabile l’esclusione dalla base imponibile, occorre che:
• lo sconto, il premio o l’abbuono siano previsti dal contratto originariamente stipulato;
• i beni oggetto di sconto, premio o abbuono devono avere un’aliquota Iva uguale o inferiore rispetto a quella relativa all’oggetto dell’operazione principale.

Sconti contestuali e sconti al raggiungimento di limiti
Gli “sconti-riduzioni prezzo” comportano la variazione dell’importo fatturato dal cedente del bene. Pertanto, gli sconti immediatamente applicabili (sconti logistici) sono esposti direttamente in fattura; diversamente, se le condizioni contrattuali che prevedono l’applicazione di sconti/abbuoni si verificano successivamente all’emissione della fattura. dovrà essere emessa una nota di credito.

Valore normale
Dunque, qualora i beni in commento siano assoggettati ad un’aliquota superiore e/o non siano previsti nel contratto originariamente stipulato (anche se previsti in pattuizioni successive), devono essere assoggettati ad Iva e dunque fatturati in base al loro valore normale.
Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, a un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.
Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:
a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.
Il prezzo si individua in quello praticato nella fase di produzione, qualora i beni ceduti a titolo di sconto siano prodotti dallo stesso soggetto, e in quello praticato nella fase all'ingrosso, qualora i cennati beni siano stati acquistati presso altri operatori.

Normativa
D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articoli 14 e 15, comma 1, n. 1)

Prassi
Ministero delle finanze risoluzione n. 363705 del 21/12/1979
Ministero delle finanze, risoluzione n. 362125 del 24/07/1986
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 36 del 7/2/2008

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