Familiari a carico – Limiti di reddito, redditi considerati e soggetti

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Sono considerati familiari fiscalmente a carico, ai fini della fruizione delle detrazioni per le spese ad essi relative, i membri della famiglia che nel 2016 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

In tale limite di reddito devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014).

Familiari che possono essere considerati a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati), indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Familiari che possono essere considerati a carico, ma in presenza di una delle 2 condizioni seguenti:

  1. convivono con il contribuente;
  2. ricevono dal contribuente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (vale a dire che risulti che il familiare di fatto li sostiene e v’è traccia di ciò).

Si tratta degli “Altri familiari”, ossia:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli (nipoti, pronipoti);
  • i genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne.

Le istruzioni al modello 730 hanno precisato che “In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.”

Normativa

Art. 12 D.P.R. n. 917/1986 (Tuir)

Art. 433 codice civile

 

 

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