Terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP: quando sussiste l’obbligo dichiarativo IMU

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Come noto, l'articolo 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge 214 del 2011, stabilisce che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

 

Le istruzioni al Modello IMU

Nelle istruzioni alla dichiarazione IMU approvate, unitamente al modello, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, è stato precisato, al paragrafo 1.3, che "… l'obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune …".

 

L’interpretazione del MEF su CD e IAP

Nella risoluzione n. 2/DF del 18 gennaio 2013 si legge che "se i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali avevano già dichiarato tale condizione soggettiva ai fini ICI, e nell'ipotesi in cui questa continua a persistere anche in vigenza dell'IMU, detti soggetti non sono, ovviamente, tenuti a presentare nuovamente la dichiarazione IMU, dal momento che il comune è già in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge".

 

L’esenzione IMU per CD e IAP

Per effetto della modifica di cui alla lett. a), comma 13, dell'articolo 1 della L. n. 208 del 2015, a decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

La risoluzione n. 3/DF del 16 giugno 2017 ha precisato che la dichiarazione IMU non deve essere ripresentata, essendo il Comune già in possesso delle informazioni necessarie - vale a dire la qualifica soggettiva di CD e di IAP - per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'esenzione dall'IMU.

D’altronde, i soggetti interessati già godevano negli anni precedenti delle agevolazioni previste per il settore agricolo - ovvero il moltiplicatore ridotto ex art. 13, comma 5, del D. L n. 201 del 2011 e la c.d. franchigia di cui al successivo comma 8-bis - per il riconoscimento delle quali erano necessari i medesimi requisiti di carattere soggettivo attualmente richiesti ai fini del nuovo regime agevolativo. Dunque tali imprenditori agricoli sono quindi già a conoscenza del Comune come lo sono le disposizioni normative che hanno determinato il passaggio dalle riduzioni all'esenzione.

 

Quando l'obbligo dichiarativo permane

In tutti i casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, o comunque le stesse non sono conoscibili dal Comune. Per cui, dovranno essere dichiarati, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall’IMU, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da CD e IAP, di cui all'art. 1 del D.gs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, la cui qualifica soggettiva è venuta meno nel corso dell'anno precedente.

 

 

Normativa:

Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

 

Prassi

  • MEF, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, risoluzione n. 3/DF del 16 giugno 2017;
  • MEF, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, risoluzione n. 2/DF del 18 gennaio 2013.
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