RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA – COME SI DEDUCE/DETRAE

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È ammesso il riscatto del corso legale di laurea a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio. Ciò detto, possono presentare domanda di riscatto del corso legale di laurea:
• i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e alla Gestione Separata;
• i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo da riscatto è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto.

La domanda deve essere presentata tramite il sito WWW.INPS.it nella Sezione dedicata ai Riscatti di Laurea.

Pagamento anche rateale
Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza (Inps, casse professionali):
• in unica soluzione;
• ovvero in un massimo di 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi (il numero di rate si sceglie nel momento in cui si compila la domanda sul sito INPS).

I periodi riscattati (3, 4 o 5 anni a seconda della durata del corso di laurea) sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.
L’interessato una volta scelta la rateizzazione può, comunque, decidere di estinguere anticipatamente il debito, comunque, senza applicazione di interessi.
Il pensionato non può chiedere il pagamento rateale e il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.

Mancato pagamento delle rate
Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti, tuttavia, la rinuncia non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. Per le rate successive alla prima, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte. Ulteriori versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare.
Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati verranno convalidati determinando in proporzione l'accredito del corrispondente periodo assicurativo.

I contributi per il riscatto della laurea sono deducibili/detraibili
Il contributo versato nell’anno è:
• fiscalmente deducibile al 100% dall'interessato se il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale (rigo E21 del modello 730/2018 o RP21 del modello Redditi PF/2018);
• detraibile dall'imposta dovuta nella misura del 19% dell'importo stesso, se i contributi sono versati a favore degli “inoccupati” da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico (con il codice 32, rigo E8/12 del modello 730 o rigo RP8/RP13 del modello Redditi PF/2018).

Non essendo previsto alcun limite massimo, la detrazione è calcolata sull’intero importo versato. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2018 (punti da 341 a 352) con il codice 32 (Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico).
Occorre, ovviamente conservare le ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute.

Normativa
Articolo 1, comma 77, della legge n. 247 del 2007
Articolo 2, commi 4-bis, 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184

Prassi
Agenzia delle entrate, circolare n. 7 del 27 aprile 2018
INPS, circolare n. 29 dell’11 marzo 2008
INPS, circolare n. 77 del 27 maggio 2011
INPS, messaggio n. 7646 del 29 dicembre 2015

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