Studenti universitari fuori sede – La detrazione per i canoni di locazione

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L’agevolazione consiste in una detrazione ai fini Irpef del 19% delle spese sostenute per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati da studenti iscritti a corsi universitari in comuni che sono ubicati a una distanza minima, fissata in chilometri, dal comune di residenza, su di un importo massimo comunque non superiore a euro 2.633.

La detrazione compete allo studente, ma se i canoni sono pagati da un familiare di cui lo studente è fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, co. 2, del Tuir, la detrazione compete al familiare.

Solo per figli fiscalmente a carico

È bene ricordare che un figlio iscritto all’università è considerato fiscalmente a carico di un genitore, ai fini della fruizione della detrazione, se nel periodo d’imposta ha posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Si fa presente che i figli studenti (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) possono essere considerati a carico, anche se non conviventi con il genitore che ha pagato i canoni e anche se residenti all’estero, indipendentemente dall’età.

Possono essere considerati a carico, tra gli altri, anche i discendenti dei figli (nipoti, pronipoti) ma solo in presenza di una delle 2 condizioni seguenti:

  1. convivono con il contribuente;
  2. ricevono dal contribuente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (vale a dire che risulti che il familiare di fatto li sostiene e v’è traccia di ciò).

Anche i nonni, dunque, in presenza di almeno una delle 2 condizioni sopra descritte, qualora paghino i canoni di locazione possono fruire della detrazione.

Se i genitori hanno a carico più figli studenti universitari con distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione Irpef su di un importo massimo comunque non superiore a euro 2.633.

La modifica della legge di bilancio 2018

Nel 2017 la disciplina della detrazione per canoni di locazione degli studenti fuori sede è stata oggetto di 2 interventi di modifica.

Con un primo intervento, ad opera dell’art. 20, co. 8 bis, del D.L. n. 148/2017, l’agevolazione, che in precedenza era prevista “a regime”,  è stata limitata ai soli anni 2017 e 2018. Con la stessa modifica è stato, inoltre, previsto un requisito meno stringente per fruire dell’agevolazione riservato agli studenti delle zone montane o disagiate.

Con l’art. 1, co. 23, della legge n. 205/2017 la detrazione è tornata ad essere prevista a regime.  La disposizione della legge di bilancio 2018 ha, inoltre, nuovamente modificato, a decorrere dal 2019, la disciplina con riferimento al requisito dell’ubicazione della università rispetto alla residenza dello studente stabilendo, di nuovo, per tutti gli studenti i medesimi requisiti previsti prima dell’intervento dell’art. 20, co. 8 bis.

La modifica ha, tuttavia, confermato per i soli periodi d’imposta 2017 e 2018 le disposizioni di favore previste per gli studenti delle zone montane o disagiate introdotte con l’art. 20, co. 8 bis, del D.L. n. 148/2017.

La detrazione per gli anni d’imposta 2017 e 2018: distanza residenza – università

Limitatamente al 2017 e al 2018 il requisito della distanza di 100 Km nell’ambito di comuni diversi, s’intende rispettato anche se i comuni si trovano nella stessa provincia ed è ridotto a 50 Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Dunque, i canoni, per il 2017 e 2018, sono detraibili se:

  • l’università è ubicata in un comune diverso da quello di residenza (anche se all’interno della stessa provincia);
  • il comune in cui si trova l’università dista da quello di residenza almeno 100 chilometri;
  • il comune in cui si trova l’università dista da quello di residenza almeno 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

A decorrere dal 2019 la detrazione compete (nuovamente) solo se i due comuni, distanti almeno 100 km, sono ubicati in Provincie diverse e viene meno anche la distanza minima di 50 Km per gli studenti residenti in zone disagiate o montane.

Come si calcola la distanza comune di residenza – comune sede dell’università

Il requisito della distanza minima (100 Km o, per il 2017 e 2018 anche 50 Km per gli studenti residenti in comuni montani o disagiati) è rispettato se almeno una delle vie di comunicazione esistenti (es. ferroviaria o stradale), calcolata sulla distanza chilometrica più breve, risulti pari o superiore alla distanza minima richiesta ai fini dell’agevolazione.

Se la linea ferroviaria da sola non consente un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell’università, la distanza tra i 2 comuni può essere calcolata sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi quello più breve.

Nulla cambia ai fini del calcolo se il collegamento esistente è quello marittimo. Tuttavia, con il criterio previsto della distanza minima, in considerazione dei tempi di percorrenza maggiori dei collegamenti marittimi, risultano penalizzati gli studenti costretti ad utilizzare tali mezzi per gli spostamenti per raggiungere l’università per i quali non è superata la distanza minima richiesta per fruire dell’agevolazione. E’ da ritenersi che in questi casi, almeno per il 2017 e 2018, il comune si possa considerare sede disagiata e dunque la distanza minima scenda da 100 Km a 50 Km. Resta il fatto che non esiste una lista ufficiale di comuni disagiati e delle zone montane.

Quali sono i corsi universitari per i quali si applica l’agevolazione

La detrazione spetta per qualsiasi facoltà o corso universitario frequentato, sia nelle università private che pubbliche, anche ubicate all’estero purché in uno degli Stati dell’Unione europea, ovvero aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo.

La detrazione spetta, inoltre, anche agli iscritti:

  • agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.);
  • ai corsi istituiti, ai sensi del D.P.R. n. 212/2005, presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

La detrazione non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi post laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero.

Come si calcola la detrazione

L’agevolazione consiste in una detrazione del 19% dell’importo del canone di locazione calcolata su un importo non superiore a 2.633 euro, anche se il canone annuale di locazione dovesse essere superiore a tale importo (presumibilmente si tratta della maggioranza dei casi). L’importo massimo della detrazione è, dunque, di 500,27 euro (2.633 x 19%).

Non rientrano nella base di calcolo il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione (a meno che non siano forfettizzate e, quindi, assimilabili a tutti gli effetti al canone) e le spese per i costi di intermediazione.

Nel contratto di ospitalità rientrano nella base di calcolo e sono, dunque, ammesse in detrazione, anche le spese per prestazioni come la pulizia della camera e i pasti, se il servizio include tali prestazioni, ma solo se per esse non è previsto uno specifico corrispettivo.

 Per quali contratti di locazione è ammessa la detrazione

Possono essere detratti i canoni di locazione derivanti dai seguenti tipi di contratti di locazione stipulati o rinnovati dagli studenti:

  • contratti di locazione stipulati/rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998. Si tratta di qualsiasi contratto registrato relativo a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo (anche ad uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo);
  • contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

L’agevolazione non si applica in caso di contratti di sublocazione.

 I documenti da conservare

Per dimostrare l’esistenza dei requisiti prescritti per fruire delle agevolazioni è necessario conservare:

  • Copia del contratto di locazione registrato o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento;
  • Quietanze di pagamento dei canoni;
  • Autocertificazione con cui si attesta di essere studente universitario e di rispettare i requisiti richiesti per fruire dell'agevolazione.

 Riferimenti normativi

  • Art 15, comma 1, lett. i- sexies) e lett. i-sexies.01), del Tuir

 Riferimenti di prassi

  • Agenzia delle entrate, circolare n. 7 del 27 aprile 2018
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