Televisori per ricezione programmi con tecnologie trasmissive DVB-T2 – Contributi per l’acquisto

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Dal 30 giugno 2022 per ricevere il segnale TV saranno necessari televisori e decoder di ultima generazione in quanto, a partire da tale data, il segnale verrà trasportato sulle frequenze del digitale con la tecnologia Dvb-T2 e non più con l'attuale Dvb-T. Per l’acquisto dei nuovi apparecchi l'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205 del 2017, ha previsto un contributo per il quale il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2019 ha dettato le disposizioni attuative e definito criteri e modalità di erogazione.

Vediamo in cosa consiste, a quali soggetti e a quali condizioni spetta il contributo.

Per quali apparecchi è previsto il contributo

Il contributo è concesso per l’acquisto di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi - dotati in caso di decoder anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori - con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore (terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo). Gli apparecchi devono incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella versione approvata il 22 dicembre 2016.

Un elenco dei prodotti che soddisfano le caratteristiche per poter fruire dell’agevolazione sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

 Chi può ricevere il contributo

Il contributo è riconosciuto ai residenti in Italia che appartengono a nuclei familiari per i quali il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non supera i 20.000 euro. Il contributo è riconosciuto per ciascun nucleo familiare per l'acquisto di un solo apparecchio.

In cosa consiste il contributo e quando è possibile riceverlo

Il contributo è riconosciuto all'acquirente dell’apparecchio - per acquisti effettuati dal 18 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022 - sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo di vendita, per un importo di 50 euro (o pari al prezzo di vendita, se inferiore). Lo sconto è applicato sul prezzo finale comprensivo di Iva e non riduce la base imponibile dell'imposta.

Adempimenti per fruire dello sconto

L’acquirente dell’apparecchio presenta al venditore una richiesta di riconoscimento del contributo, contenente anche una dichiarazione sostitutiva, a cui è allegata copia del documento di identità, con la quale afferma che:

  • il valore dell'ISEE del suo nucleo familiare non è superiore a 20.000 euro;
  • i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo.

Il venditore – che deve preventivamente registrarsi tramite il servizio telematico accessibile dall'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate - avvalendosi di tale servizio telematico trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico una comunicazione contenente:

  • il C.F. del venditore, il C.F. e gli estremi del documento di identità dell’acquirente;
  • i dati identificativi dell'apparecchio, il prezzo finale di vendita, comprensivo di Iva;
  • lo sconto da applicare.

Nel caso in cui l'apparecchio è acquistato da venditori che operano in Paesi UE diversi dall'Italia, il recupero dello sconto avverrà direttamente tramite la Direzione generale, mediante un'apposita procedura le cui modalità saranno indicate sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

 Recupero dello sconto da parte del venditore

Il venditore recupera lo sconto praticato all'acquirente degli apparecchi mediante un credito d'imposta. Il credito d’imposta:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
  • è utilizzabile in compensazione dal 2° giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione, con F24 presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
  • non è soggetto ai limiti di compensazione di 250.000 euro di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e di 700.000 euro di cui all'art. 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000.

 Riferimenti

 Normativa

  • Articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205 del 2017;
  • Decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2019.
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