Il bilancio degli enti del terzo settore – pronta la modulistica

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L’articolo 13, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 117 del 2017, cd. Codice del Terzo settore, impone agli enti del Terzo settore che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato da:

  • stato patrimoniale;
  • rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente;
  • relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie,

salva la facoltà per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro di redigere il bilancio nella forma del solo rendiconto per cassa.

I modelli

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il decreto 5 marzo 2020, in G.U. n.102 del 18 aprile 2020 (ma vedi anche il comunicato di rettifica in G.U. n.111 del 30 aprile 2020), ha ora adottato la modulistica necessaria per la redazione del bilancio di esercizio.

I modelli:

  • di stato patrimoniale (Mod. A);
  • di rendiconto gestionale (Mod. B)
  • della relazione di missione (Mod. C);
  • di rendiconto per cassa (Mod. D),

sono allegati al decreto.

Le disposizioni del decreto si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso al 18 aprile 2020 (dal 2021 per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Si ricorda, invece, che gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari di cui all'articolo 2214 del codice civile e redigere il bilancio, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti (bilancio ordinario), 2435-bis (bilancio in forma abbreviata) o 2435-ter (micro-imprese) del codice civile.

Criteri di redazione del bilancio – competenza o cassa?

Gli Enti del terzo settore che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, sono tenuti a redigere il bilancio in conformità alla modulistica definita dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, come risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente:

  • non inferiori a 220.000 euro, devono redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione; il bilancio è redatto in base al principio di competenza economica;
  • inferiori a 220.000 euro, possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa. Tali enti hanno la facoltà di redigere il bilancio in base al principio di cassa, ma possono anche utilizzare il principio di competenza economica.

Per i bilanci redatti secondo il principio di cassa devono essere escluse le entrate relative a disinvestimenti, ossia le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi che hanno natura di immobilizzazioni e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie.

Rinvio ai criteri generali di redazione del bilancio e ai principi contabili nazionali

La predisposizione del bilancio d'esercizio di tali enti deve, comunque, essere conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio degli articoli del codice civile che seguono:

  • 2423 (chiarezza, rappresentazione veritiera e corretta, ecc.);
  • 2423-bis (es. prudenza, prospettiva di continuazione dell’attività, sostanza economica, ecc.),
  • 2426 (criteri di valutazione)
  • ai principi contabili nazionali (OIC), in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore.

Anche la redazione del rendiconto per cassa è ispirata ai principi e ai criteri sopra richiamati, in quanto applicabili.

Schemi fissi ma con possibili adattamenti

Gli schemi allegati al decreto ministeriale sono schemi “fissi”. Gli enti possono, tuttavia:

  • suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l'importo corrispondente, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio;
  • raggruppare le citate voci quando il raggruppamento è irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio;
  • eliminare voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi;
  • aggiungere, laddove questo favorisce la chiarezza del bilancio, voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto.

La relazione di missione

La relazione di missione cumula informazioni che il codice civile colloca per le società di capitali nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione; il documento illustra:

  • le poste di bilancio;
  • l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In particolare, per quanto riguarda l’illustrazione delle poste di bilancio, la relazione di missione deve indicare, se rilevanti:

  • i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale;
  • i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: costo; eventuali contributi ricevuti; precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; acquisizioni, spostamenti da una ad altra voce, alienazioni avvenuti nell'esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni effettuati nell'esercizio; totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
  • la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
  • distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
  • la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale;
  • le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
  • una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche;
  • una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate;
  • un'analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
  • una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute.

 Riferimenti normativi

  • Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020;
  • Articolo 13, D.lgs. n. 117/2017;
  • Articoli 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile.
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