Superbonus del 110 per cento – Cosa cambia con la legge di bilancio 2021

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In considerazione del rilevante interesse suscitato dall’agevolazione del cd. Superbonus del 110%, prevista per i lavori di efficientamento energetico ed antisismici, il legislatore con i commi 66, 67 e 68 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha esteso l’arco temporale in cui sostenere le spese per gli interventi agevolabili e ampliato nonché meglio definito l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione.

Vediamo quali sono le principali modifiche alla disciplina agevolativa con riferimento alle spese per riqualificazione energetica.

Proroga dei termini per il sostenimento della spesa

L’originaria formulazione dell’articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020 consentiva di accedere all’agevolazione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

La legge di bilancio 2021 ha stabilito, invece, che detrazione del 110% si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, concedendo, dunque, sei mesi in più per fruire dell’agevolazione.

La proroga è ancora più ampia per gli interventi effettuati dai condomini nonché dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Per tali soggetti la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Per le spese sostenute nel 2022, inoltre, la detrazione è fruita in sole 4 quote annuali di pari importo; resta, invece, fermo che per le spese sostenute nel 2020 e 2021 la detrazione è suddivisa in 5 quote annuali di pari importo.

Parti comuni di edifici non condominiali

Sulla base della disposizione originaria dell’articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020, gli interventi su parti comuni di edifici su cui non vi è una proprietà condominiale erano esclusi dall’agevolazione, come era stato affermato dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 329 del 2020.

Ebbene, con la legge di bilancio 2021 è stato stabilito che le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, possono beneficiare dell’agevolazione per interventi in relazione alle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (quindi, laddove non sussiste una proprietà condominiale), anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Resta da stabilire se, come si ritiene, nel calcolo del numero massimo delle unità immobiliari (4) non rientrino le unità immobiliari che hanno mera destinazione pertinenziale.

Unità immobiliare “funzionalmente indipendente” – fissati i criteri per l’individuazione

Alcuni interventi agevolabili, quali isolamento termico e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all’art. 119, comma 1, lettere a) e c), riguardano anche unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari se sono “funzionalmente indipendenti” e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

A tal fine, con riferimento al concetto di unità immobiliare “funzionalmente indipendente”, la legge di bilancio ha fissato i criteri affinché un’unità immobiliare possa definirsi tale. In particolare, è stato chiarito che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 dei seguenti impianti di proprietà esclusiva:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • impianti per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale.

Perimetro più ampio dell’ambito oggettivo dell’agevolazione

Come si è anticipato, alcune “precisazioni” contenute nella legge di bilancio hanno ampliato l’ambito oggettivo dell’agevolazione.

In particolare, è stato stabilito che possono accedere all’agevolazione gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico, raggiungano una classe energetica in fascia A.

È stato, inoltre, affermato, che per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici la detrazione nella misura del 110% (nel caso sia “trainato” da uno degli interventi “trainanti”) spetta anche se installati su edifici pertinenziali.

Nell’ambito degli interventi di isolamento termico è stato specificato che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Infine, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del D.L. n. 63 del 2013, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% - da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo (4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022) - sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti e comunque nel rispetto dei seguenti nuovi limiti di spesa (salvo gli interventi in corso di esecuzione):

  • 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine;
  • 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine.

L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Opzione per la cessione del credito

L’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, prevista dall’articolo 121 del D.L. n. 34 del 2020 a favore dei soggetti beneficiari dell’agevolazione che sostengono le spese nel 2020 e nel 2021, è stata, inoltre, estesa ai soggetti che sostengono le spese nel 2022, seppur limitatamente alle “spese per gli interventi individuati dall’articolo 119” che, si ritiene, siano solo quelli trainanti di cui al comma 1 dell’articolo 119 e quelli trainati.

Tale possibilità riferita al 2022 non riguarda, invece, gli altri interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121 (recupero del patrimonio edilizio, bonus facciate, ecc.) per le cui spese, invece, se sostenute nel 2020 o 2021, resta possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Riferimenti normativi

  • Articolo 1, commi 66, 67 e 68 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  • Artt. 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
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