Liquidazione di srl – poteri dei liquidatori e criteri per lo svolgimento della liquidazione

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La nomina dei liquidatori, l’attribuzione dei loro poteri e l’indicazione da parte dei soci dei criteri che questi devono seguire per la liquidazione della società sono più facce di una stessa medaglia.

In linea generale i liquidatori hanno tutti i poteri finalizzati alla liquidazione, vale a dire realizzo delle attività, estinzione delle passività e riparto, se esistente, ai soci delle eccedenze (articolo 2489 c.c.).

Tuttavia, l’articolo 2487 del c.c. prevede che l’assemblea dei soci nel nominare il liquidatore (o i liquidatori) possa (non debba) attribuire loro i relativi poteri, intesa tale fattispecie come una limitazione ovvero riduzione rispetto al completo potere derivante loro dalla attribuzione della specifica carica.

Ciò detto, il predetto articolo del codice civile contempla la possibilità di attribuire ai liquidatori la facoltà di esercitare l’esercizio provvisorio dell’azienda o di un ramo d’azienda della società in liquidazione. Tale possibilità che è bene i liquidatori esercitino previa specifica delibera dell’assemblea, sembra prima facie in contraddizione con la finalità della liquidazione, tesa alla rapida conclusione della vicenda societaria. In verità l’esercizio provvisorio ha la finalità, richiesta evidentemente dai soci, di cercare di massimizzare il valore aziendale, preservando l’intangible, tra i quali spicca il valore dell’avviamento che solo cedendo l’azienda o il ramo d’azienda può essere realizzato.

Ciò detto, occorre chiedersi cosa significa in concreto esercizio “provvisorio”: certamente i liquidatori non hanno la stessa potenzialità gestoria degli amministratori, talché è da ritenersi che la provvisorietà sia ancorata o ad uno specifico lasso temporale stabilito ai soci ovvero al verificarsi di un evento in tempi ragionevoli (la ricerca di un acquirente l’azienda, la conclusione di un contratto). Ciò non significa che tale esercizio si debba concludere nell’anno posto che il codice civile (articolo 2490, c. 5) prevede che in caso di esercizio provvisorio le relative “poste di bilancio devono avere una indicazione separata.”.

Inoltre, resta il fatto che i liquidatori nell’accettare l’indicazione della compagine societaria devono essere certi che la gestione dell’esercizio provvisorio consenta all’impresa di onorare i nuovi debiti che si determinano nel periodo di esercizio provvisorio nonché quelli pregressi. In mancanza di tale ragionevole certezza devono rappresentare ai soci l’inutilità o peggio la dannosità di tale procedura e astenersi da tale gestione anche in contrapposizione ai soci.

Per quanto riguarda le srl si pone dunque l’analisi di quello che è il potere dei soci il quale in linea di principio è quasi sconfinato. L’articolo 2468, c. 3 del c.c. consente di attribuire ai soci diritti amministrativi in sede di costituzione (cioè capacità di decidere il da farsi in luogo degli amministratori); l’articolo 2487 lett. c) consente addirittura di riprogrammare i poteri dei soci in sede assembleare, proprio con riferimento all’ipotesi della liquidazione della società, disciplinando i poteri degli amministratori e indirizzando la loro attività liquidatoria. Ebbene è evidente che nell’ipotesi in cui i loro indirizzi (espressi con delibera assembleare) risultino poi essere stati dannosi per la società essi ne rispondono solidalmente con i liquidatori posto che l’articolo 2476, c. 7 del c.c., dispone che “sono altresì responsabili i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società i soci o i terzi.”.

Non pensino i liquidatori che in caso non vi sia alcuna responsabilità da parte loro. Così non è dal momento che l’articolo 2364, c. 5 del c.c. prevede che “l’assemblea ordinaria delibera …sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti degli amministratori, fermo restando in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti…”.

Si parla degli amministratori e non dei liquidatori?

Ci vogliamo nascondere dietro ad un dito?

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