Detrazione del 19% delle spese per frequenza scolastica

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Per le persone fisiche, sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute in relazione alla frequenza di scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali. In particolare:

  • Scuola dell’infanzia (bambini da 3 a 6 anni - scuola materne);
  • Scuole del primo ciclo di istruzione:
  1.            Scuola primaria (scuole elementari);
  2.            Scuola media inferiore;
  • Scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore).

Spese detraibili

Rientrano nell’agevolazione le seguenti spese:

  • tasse (iscrizione e frequenza), contributi obbligatori, nonché contributi volontari e altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici/loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
  • mensa scolastica;
  • servizi scolastici integrativi (assistenza al pasto e il pre e post scuola);
  • gite scolastiche, assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Per usufruire della detrazione, in tali casi, è richiesta la copia della delibera scolastica che ha disposto i versamenti nella sola ipotesi in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata direttamente a soggetti terzi (ad es: all’agenzia di viaggio).

Le spese sostenute per la mensa scolastica sono detraibili anche se il servizio di mensa è reso dal Comune o da altri soggetti terzi. Non è necessario che il servizio sia deliberato dagli organi di istituto. La spesa per la mensa può essere documentata con la ricevuta, intestata al destinatario del pagamento (scuola, Comune o altro fornitore del servizio) del bollettino postale o del bonifico bancario. Nella causale devono essere riportati l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza, il nome e cognome dell’alunno.

Sono detraibili anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola.

Non sono, invece, detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire a un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola, nonché le spese per l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici.

Modalità di sostenimento della spesa

Se è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (es. bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata da un’attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare delle spese sostenute nell’anno e i dati dell’alunno o studente

Importi detraibili

L’importo del cumulo di tutte le spese scolastiche suddette, ai fini della detrazione, non può superare un importo massimo per alunno (fino al periodo d’imposta 2015 di 400 euro) che è stato aumentato dalla legge di bilancio 2017 nelle seguenti misure:

  • 564 euro per il 2016;
  • 717 euro per il 2017;
  • 786 euro per il 2018;
  • 800 euro dal 2019.

Ciò vuol dire, ad esempio, che anche qualora la sommatoria delle spese dovesse essere superiore nel 2016 per un alunno a 564 euro, la detrazione con riferimento a quest’ultimo potrà essere al massimo di 107,16 euro (564 x 19%) per alunno.

Normativa:

Art. 1, co. 617, legge n. 232/2016

Art.1, co.151, legge n. 107/2015

Art. 15, co. 1, lett. e-bis), Tuir

Prassi:

AE, circolare n. 18/2016;

AE, risoluzione n. 68/2016;

AE, circolare n. 3/2016

AE, circolare n. 7/2017

 

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