Funzioni del deposito Iva

Download PDF

La principale funzione dei depositi Iva è sostanzialmente quella di congelare” l’applicazione dell’imposta per tutte le operazioni aventi ad oggetto i beni ivi introdotti, per tutto il periodo in cui gli stessi rimangono giacenti all’interno del deposito in parola: fino a tale momento, infatti, l’imposta rimane “sospesa” a condizione che i beni, pur subendo trasferimenti e prestazioni di servizi, continuino a rimanere custoditi all’interno del deposito. L’utilizzo del deposito IVA costituisce, infatti, un’agevolazione soprattutto per gli scambi commerciali in ambito comunitario, dal momento che l’introduzione delle merci nel deposito IVA fa sì che l’assolvimento dell’imposta sia differito al momento della loro estrazione dal deposito per l’immissione in consumo nello Stato (Agenzia delle Dogane 28.4.2006 n. 16).

Ad ogni modo, affinché si verifichi il differimento del pagamento dell’imposta all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito IVA, è necessaria la stipula di un contratto di deposito, regolato a norma degli artt. 1766 s.s. c.c.: l’inesistenza giuridica o la simulazione del contratto di cui trattasi comporta, infatti, la non applicazione della speciale disciplina IVA contenuta nell’art. 50-bis del D.L. 331/93 (Nota 22321 del 24 febbraio 2009).

L’agevolazione connessa all’utilizzo dei depositi IVA compete a condizione che i beni siano materialmente introdotti nel deposito, ovvero in altri spazi ben delimitati, autorizzati dall’autorità competente.

La Legge di conversione del D.L. n. 179 del 2012, ha introdotto una norma che integra l’art. 16, co. 5-bis, del D.L. n. 185 del 2008, secondo la quale l’introduzione dei beni all’interno del deposito IVA si intende realizzata anche negli spazi limitrofi allo stesso, senza che sia necessaria la preventiva introduzioni delle merci all’interno del deposito. Conseguentemente, tramite questa norma di interpretazione autentica, è stato confermato che non è ammesso il deposito “virtuale” della merce, ma che la stessa deve comunque entrare nel deposito IVA, ancorché soltanto negli spazi limitrofi a quest’ultimo.

Per spazi limitrofi al deposito debbono intendersi quei locali (dichiarati dalle autorità competenti) che, pur non costituendo parte integrante del deposito:

  • siano funzionalmente e logisticamente collegati in un rapporto di contiguità al deposito;
  • rientrano nel plesso aziendale del depositario (qualunque sia il titolo di detenzione), con esclusione, in ogni caso, dei locali gestiti da un soggetto diverso dal depositario (R.M. 149/E/2000).

Il deposito IVA deve, pertanto, essere necessariamente un luogo fisico in cui i beni possono essere individuabili senza possibilità di essere confusi, anche in assenza di recinzioni fisiche e cancellate: non è sufficiente, peraltro, ai fini dell’applicazione del regime speciale previsto per i depositi IVA, la mera presa in carico documentale dei beni nell’apposito registro tenuto dal depositario. Infatti, il deposito IVA, dovendo assolvere le funzioni di stoccaggio e custodia, preclude qualsiasi forma di deposito “virtuale”, basato appunto sulla mera presa in carico documentale della merce nel registro di carico e scarico: la legittimità di tale principio (introduzione materiale dei beni nel deposito) è stata, peraltro, confermata dalla Corte di Giustizia Ue (sent. del 17 luglio 2014 in causa C-272/13).

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento