Società di comodo: se non ci si adegua l’Agenzia non può mandare la cartella di pagamento

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Come noto, già dal modello Unico 2016, redditi 2015, il prospetto relativo alle società di comodo contenuto nel quadro RS, si è arricchito di alcuni campi volti ad evidenziare, in ipotesi di presenza dei presupposti per l’applicazione della penalizzante disciplina delle società di comodo, la circostanza che la società, pur risultando di comodo (o per insufficienza di ricavi o per perdita sistematica), ritiene di non doversi adeguare.

Tale presa di posizione deve però essere palesata indicando in corrispondenza del rigo RS116:

  • colonna 4 – insufficienza di ricavi
  • colonna 5 – perdita sistematica

uno dei seguenti codici:

  1. l’istanza di interpello è stata accolta
  2. non è stata presentata alcuna istanza di interpello (purtuttavia non ci si intende adeguare alla disciplina delle società di comodo)
  3. l’istanza di interpello è stata presentata ma non è stata accolta (purtuttavia non ci si intende adeguare alla disciplina delle società di comodo)

L’indicazione del codice 3) è da ritenersi sia riferibile anche all’ipotesi in cui l’istanza di interpello è stata presentata ma al momento della trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle entrate non abbia ancora fornito risposta: evidentemente la società ha spedito l’interpello nei 120 giorni che precedono il termine per la trasmissione del Modello unico.

La compilazione delle suddette casella (l’una, l’altra, ovvero ricorrendone i presupposti, entrambe) è adempimento assai delicato al quale occorre prestare grande attenzione poiché la mancata indicazione è sanzionata pesantemente: da un minimo di € 2.000 e un massimo di € 21.000.

Il pregresso e l’assist della Cassazione

La compilazione delle due suddette caselle 4 e 5, in corrispondenza del rigo RS116, ha il pregio di risolvere una questione atavica: in passato chi non intendeva “adeguarsi” nel compilare il quadro RS e fornendo gli elementi che imputavano alla società il marchio d’infamia di società non operativa, generava in automatico un reddito minimo che veniva riportato nel quadro RN.

Il contribuente che intendeva “resistere”, poteva percorrere le seguenti strade:

  • indicava l’imposta derivante dal reddito minimo ma non la versata, versando solo quella riferibile al reddito ordinario;
  • taroccava il quadro RS indicando nel rigo RS124 inesistenti agevolazioni che azzeravano il reddito minimo da società di comodo.

Quest’ultima strada era certamente una porcheria …ma rispondeva al noto detto “di necessità virtù”.

Chi non se la sentiva di dar luogo alla “porcheria” adottava la prima soluzione.

Senonché, in questo caso, in automatico arrivava (ovviamente) la cartella di pagamento per imposta dichiarata e non versata, senza la possibilità da parte del contribuente di potersi spiegare.

La soluzione della Cassazione

Ciò detto, di positivo abbiamo la recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 25472 del 12/12/16 la quale, in conformità ad altre del medesimo tenore che l’ha preceduta, ha stabilito che non è legittima l’emissione diretta della cartella di pagamento se il contribuente si adegua al reddito minimo ma poi non versa.

Il risultato del c.d. test di operatività non può dunque ritenersi di per sé idoneo a legittimare l'emissione della cartella ex art. 36 bis D.P.R. n.600/1973 senza la previa emissione di un avviso di accertamento ex artt. 38 e ss. del D.P.R. n.600/1973, costituendo il valore del test di operatività un dato meramente presuntivo, sulla base del quale il contribuente ben potrà fornire la prova contraria contestando le risultanze dei parametri e degli indici di cui all’art. 30 della legge n.724/1994.

Posto che fino al periodo d’imposta 2014 non vi è stato modo di spiegarsi in mancanza delle innovative casella introdotte a decorrere dal modello Unico del periodo d’imposta 2014 si prescrive il 31/12/2019.

 

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