Iva: immissione in libera pratica

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A norma dell’ art. 67, co. 1, lett. a), del DPR 633/72, sono considerati in libera pratica in uno Stato membro, i prodotti provenienti da Paesi terzi per i quali siano state adempiute (nello stato di origine) le prescritte formalità d’importazione e per i quali sono stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili: affinché un bene possa essere considerato in libera pratica,  è altresì necessario che tale bene non abbia beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

Con l’immissione in libera pratica di un bene proveniente da un paese Extra UE viene sostanzialmente attribuita la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria, previa:

  • applicazione delle misure di politica commerciale;
  • espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce;
  • applicazione dei dazi legalmente dovuti.

Con riferimento alle operazioni di immissione in libera pratica, si segnala che l’IVA non necessariamente  si assolve in questa fase, poiché per tali beni è comunque possibile usufruire della sospensione del pagamento  del tributo in dogana al ricorrere di due particolari ipotesi:

  • beni immessi in libera pratica destinati a proseguire verso altri paesi della Comunità (art. 67 del DPR 633/72);
  • beni immessi in libera pratica destinati all’introduzione in un deposito IVA, ai sensi dell’art. 67 del D.L. 331/93.

Nel caso particolare in cui  i beni introdotti in Italia siano destinati ad uscire dal territorio verso un altro Stato comunitario, non si potrà esigere l’Iva italiana, in virtù del fatto che la merce non è destinata al consumo in Italia. Conseguentemente, la “sospensione” dall’applicazione del tributo non può essere invocata dall’importatore soggetto privato, ma solamente da un soggetto identificato ai fini Iva in Italia.

Affinché operi la sospensione dell’IVA per i beni in libera pratica destinati ad altri paesi comunitari, l’importatore dovrà porre in essere una serie di adempimenti, ovverosia:

  • comunicare all’ufficio doganale, il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione del cessionario comunitario e;
  • trasmettere, su richiesta dell’ufficio doganale, idonea documentazione attestante l’effettivo trasferimento intracomunitario dei beni.

La prosecuzione dei beni dall’Italia al Paese membro di destinazione ricorre anche a seguito di un trasferimento “a se stessi” (anch’esso tassato a destino): in tale fattispecie,  l’importatore sarà tenuto a comunicare il numero identificativo attribuito dal Paese membro in cui viene effettuata l’acquisizione intracomunitaria dei beni.

Concretamente, l’importatore che intende effettuare delle importazioni di beni  destinati a proseguire verso altro Stato UE è tenuto a:

  • dichiarare, nel modello DAU-IMP, che i beni da immettere in libera pratica sono destinati alla successiva cessione e spedizione verso un soggetto passivo IVA di altro Stato membro;
  • rilevare l’operazione in parola, ovvero la successiva cessione intracomunitaria, all’interno del modello INTRA-1 bis relativo al periodo di effettuazione della spedizione delle merci, indicando l’operazione in maniera separata e con gli estremi della bolla doganale in sospensione;
  • presentare alla dogana di entrata la copia autentica del modello INTRA 1-bis.

E’ bene rammentare, in tale contesto, che dall'8.4.2014  non è più richiesta la presentazione della garanzia per non pagare l’IVA sui beni immessi in libera pratica in Italia con contestuale o successiva destinazione verso un altro Stato membro dell’UE. Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane  (nota 1.4.2014 n. 3540), per potersi avvalere del beneficio fiscale della sospensione del pagamento dell'IVA all'atto dell'importazione per merci destinate ad essere trasferite in un altro Stato membro, l'importatore dovrà obbligatoriamente indicare nella casella 44 della dichiarazione doganale:

  • il numero di partita IVA ad esso attribuito nello Stato membro di importazione preceduto dal codice certificato Y040, o il numero di partita IVA del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice Y042;
  • il numero di identificazione IVA del cessionario debitore d'imposta stabilito nello Stato membro di immissione in consumo preceduto dal codice Y041.

Ai fini della prova dell’effettiva destinazione dei beni in altro Stato membro è stato, inoltre, istituito il codice Y044 per l’indicazione, nella casella 44, del contratto di trasporto. Si tratta di un dato non obbligatorio, ma che potrà essere richiesto dall’Ufficio doganale se ritenuto opportuno per la corretta applicazione del regime.

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