Per la donazione serve il Notaio, per il redditometro basta solo il bonifico?

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Dal punto di vista civilistico, la donazione è un contratto tramite il quale, con spirito di liberalità, una parte (il donante) arricchisce l’altra parte (il donatario). In pratica, per quello che qui interessa, essa è un atto con cui il donante regala un bene al donatario. Tuttavia, secondo la recente sentenza della Cassazione (n. 18204 del 24 luglio scorso) e poiché la donazione è un vero e proprio contratto, per il suo valido perfezionamento occorrono TUTTI i requisiti, ovvero:

·        donante e donatario devono prestare un valido consenso,

·        devono essere capaci di donare e di ricevere,

·        la causa deve essere lecita.

Affinché, quindi, una donazione sia valida occorre:

·        la volontà del donante di spogliarsi, per liberalità, di un proprio bene senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato;

·        il trasferimento di un bene dal patrimonio del donante a colui che egli desidera beneficiare (qualsiasi bene, mobile o immobile, può essere oggetto di una donazione, purché lo stesso sia presente nel patrimonio del donante);

·   l’accettazione del donatario (nessuno può essere obbligato ad accettare un regalo e perciò l’accettazione deve essere espressa).

Poiché, quindi, essa non solo va a depauperare in maniera decisiva il patrimonio del donante, ma abbisogna dei predetti specifici requisiti formali, l’atto di donazione va trattato con opportune cautele, le quali si rendono particolarmente indispensabili in ordine alla circostanza che la donazione è un atto definibile come tendenzialmente definitivo ed irrevocabile. In altri termini, il donante non potrà più riprendere ciò che ha donato, neppure se successivamente si penta del suo gesto, o se i rapporti tra le parti siano cambiati dopo l’atto di donazione.

Attesa, quindi, la rilevanza delle possibili conseguenze, la legge, a pena di nullità, per la donazione richiede la necessità di usare l’atto pubblico notarile (salvo si tratti della donazione di una cosa mobile di modico valore) nonché la presenza di due testimoni.

In assenza di ciò, la citata recente sentenza della Cassazione ha statuito che la prova di un’eventuale simulazione dell’atto non andrà necessariamente fornita con un atto pubblico, potendo a ciò bastare anche una semplice controdichiarazione (che attesti l’avvenuta simulazione) contenuta in una scrittura privata, firmata da entrambe le parti, nonché solo da quella cui tale dichiarazione va a sfavore.

Dopo appena qualche giorno, peraltro, la Cassazione a Sezioni unite (sentenza n. 18725 del 27 luglio) ha ulteriormente affermato su questo tema che una donazione di denaro effettuata senza atto pubblico è nulla, anche se comprovata da un bonifico e, dunque, non potrà, da un lato, essere tassata come tale, ma, di converso, quando il donante morirà i suoi eredi potranno avere diritto a farsela restituire.

Tanto è bastato, con una simile statuizione, per far nascere qualche preoccupazione nelle famiglie ove, nel corso del tempo e per diffusa consuetudine, i genitori hanno fornito aiuto ai figli per le loro spese con una “donazione indiretta” di denaro che, normalmente, viene effettuata tramite bonifico bancario per opporre al Fisco nelle difese dagli accertamenti redditometrici la prova che una determinata spesa, formalmente eseguita da un soggetto è, in realtà, finanziata da un altro soggetto.

Come, infatti, riconosciuto dalla giurisprudenza tributaria, l’aiuto fornito dai genitori ai figli per il sostenimento delle spese quotidiane e/o di un loro investimento con una dazione di denaro “tracciata”  (si pensi, ad esempio, all’acquisto di un’autovettura o di un immobile intestato al figlio) è da sempre una delle principali modalità per una difesa efficace dall’accertamento sintetico prodotto nei confronti di chi, in questo modo, ha la possibilità di poter provare al Fisco la liceità della formazione di quella provvista finanziaria propedeutica ad un investimento,  pur in assenza di redditi dichiarati capienti per tale scopo.

A parere di chi scrive, anche dopo gli arresti giurisprudenziali citati, nulla cambia sotto il profilo della possibile difesa tributaria per quel contribuente che, ancorché con una donazione successivamente dichiarata nulla, comunque prova al Fisco sotto il profilo documentale di aver sostenuto spese realmente finanziate dal genitore.

Tutto, invece, cambierà sotto il profilo civilistico per lo stesso figlio il quale, per effetto di una intervenuta nullità, potrà essere chiamato, in fase di regolazione dei rapporti ereditari, a restituire quanto a quel punto illecitamente percepito per effetto di una donazione non formalizzata con atto pubblico, ovvero a reintegrare il patrimonio del donante con quel denaro precedentemente ricevuto che, in ogni caso, ai fini dell’opponibilità all’accertamento tributario persisterà integralmente nella sua efficacia giustificatrice di spesa eventualmente contestata dagli Uffici per insufficienza reddituale dichiarata.

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