Bonus verde – a rischio l’orchidea di zia Petunia

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La legge di bilancio 2018 ha introdotto una agevolazione volta a incentivare la sistemazione a verde di giardini o, più genericamente aree, posseduti da persone fisiche anche con riferimento a parti condominiali di immobili. Gli edifici di cui trattasi devono avere destinazione abitativa.

L’intento è meritorio, tuttavia anche dopo le risposte fornite dall’agenzia delle entrate in occasione delle teleconferenze organizzate dai quotidiani economici restano taluni dubbi in ordine alla portata del beneficio.

Intanto va sottolineato che il bonus, il quale consiste in una detrazione del 36% calcolato su un massimo di spesa di € 5.000,00 da ripartirsi in 10 anni, si applica solo alle spese sostenute nel 2018. Dunque, è bene affrettarsi.

La detrazione in esame spetta oltre che ai proprietari degli immobili, anche ai locatari o comodatari nonché con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

Giardini e terrazzi

Partiamo dal testo normativo il quale dispone che la detrazione compete con riferimento agli interventi effettuati in relazione:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.

L’ambito di applicazione, dunque, è piuttosto vasto ma riguarda solo edifici esistenti e non unità immobiliari in corso di realizzazione. La scelta è coerente con il più vasto sistema di incentivazione riferito alle ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico le cui spese sono agevolabili solo se sono riferite a edifici già esistenti e non a nuove costruzioni.

Va aggiunto che la disposizione richiama, in quanto applicabili, le previsioni di cui ai commi 5,6 e 8 dell'articolo 16-bis del TUIR in materia, rispettivamente, di spettanza della detrazione nell'ipotesi di uso promiscuo dell'unità immobiliare, di cumulabilità delle agevolazioni previste per gli immobili oggetto di vincolo e di trasferimento del diritto alla detrazione in caso di vendita dell'unità immobiliare o di decesso dell'avente diritto.

Tralasciamo gli impianti di irrigazione e la realizzazione dei pozzi che, pure ricompresi nell’agevolazione, sono spese che attengono alla manutenzione del giardino e non alla sua realizzazione e concentriamoci, per chi abita in città, sulla “realizzazione di coperture a verde e giardini pensili”.

L’Orchidea di zia Petunia

Questa la precisa domanda alla quale l’Agenzia delle entrate non ha risposto nel corso della Videoconferenza: è possibile fruire di detta detrazione anche per la sistemazione a verde di terrazzi con collocazione di piante e altri vegetali in vasi non fissi ma mobili?

L’Agenzia, dopo aver ripetuto il testo della norma e aver osservato che neanche la relazione illustrativa fornisce indicazioni sul punto, trae elementi utili dall’entità dei costi stimati per i singoli interventi contenuti nella relazione tecnica (ossia per gli interventi su proprietà singole € 2.500 e su quelle condominiali di € 5.000 a condomino) in base alla quale si evince(rebbe) che sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Pertanto, anche la collocazione di piante e altri vegetali in vasi è agevolabile a condizione che faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Come dire, se la spesa complessiva per la sistemazione del terrazzo è sostanziosa (la relazione tecnica stima € 2.500 a intervento) allora ci può stare che spetti la detrazione. Se invece compri tre gerani e i relativi vasi li fissi alla ringhiera del terrazzo non spetta alcuna detrazione.

Ma è possibile che l’agevolazione possa dipendere dall’entità della spesa? La norma non indica un tetto minimo e per quanto la relazione tecnica deputata alla stima dell’impatto sul gettito dell’innovativo bonus indichi una spesa media di € 2.500,00 può fare legge?

E allora? Suvvia, accontentiamo Zia Petunia che è da tanto tempo che vuole comprare quel vaso di orchidee!

Ma ricordati zia: il pagamento va fatto con mezzi tracciati: bonifico ordinario, assegno non trasferibile, carta di credito e bancomat.

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