30 aprile 2018 – ultima spiaggia per la detrazione dell’Iva 2017

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Vale la pena fare una ultima chiamata ai propri clienti per chiedergli se hanno ancora nel cassetto fatture d’acquisto datate 2017. Condivisibile o meno (e per molti non lo è) la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1 del 17 gennaio 2018, ha fornito la seguente interpretazione.

L’iva concernente le fatture fornitori, per poter essere detratta, richiede 2 presupposti:

  1. l’Iva deve essere esigibile (in linea di principio ciò avviene alla data di emissione della fattura da parte del fornitore);
  2. l'acquirente deve fisicamente essere in possesso della fattura in cui l’IVA è esposta.

Dunque: relativamente alle fatture datate 2017:

  1. pervenute all’acquirente entro 31/12/2017: la detrazione può essere fatto valere, al più tardi, nella dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2017 (il cui termine di presentazione scadrà il 30/4/2018) previa registrazione della fattura medesima nel registro delle fatture di acquisto sotto la data 2017;
  2. pervenute all’acquirente dopo il 31/12/2017: la detrazione avverrà nel 2018, in corrispondenza del mese in cui verrà registrata la fattura.

La registrazione delle fatture fornitori

La registrazione in contabilità della fattura d’acquisto è un presupposto meramente formale e non sostanziale per la detrazione dell’Iva come più volte chiarito dalla Corte di giustizia UE. Resta il fatto che l’Agenzia delle entrate sul punto si è espressa nei seguenti termini:

  • fattura fornitore datata dicembre 2017, ricevuta dal cliente nel dicembre 2017 e contabilizzata a dicembre 2017: l’Iva acquisti della fattura concorre per il cliente alla determinazione della liquidazione IVA del mese di dicembre 2017 e confluisce nella liquidazione Iva periodica del 4° trimestre 2017.
  • fattura fornitore datata dicembre 2017, ricevuta dal cliente nel gennaio 2018 e contabilizzata a gennaio 2018: la stessa concorre alla determinazione della liquidazione IVA del mese di gennaio 2018 e confluisce nella liquidazione Iva periodica del 1° trimestre 2018.

Sin qui la situazione è sostanzialmente pacifica e consolidata.

Il caso più complesso

Più articolata la soluzione nell’ultimo caso ipotizzabile.

  • fattura fornitore datata dicembre 2017, ricevuta dal cliente a dicembre 2017 ma contabilizzata solo a gennaio/febbraio/marzo o aprile 2018: il cliente deve istituire apposito registro sezionale delle fatture di acquisto 2017 le cui risultanze non devono però concorrere alla determinazione della liquidazione periodica del mese di registrazione (gennaio/febbraio/marzo o aprile 2018) ma, unicamente, il relativo credito emergerà nella dichiarazione dell’anno 2018, confluendo imponibile e Iva nel quadro VF della dichiarazione.

La prova della ricezione della fattura

Quanto alla verifica della data di ricezione delle fatture, che a questo punto diviene fondamentale, l’Agenzia così si esprime: la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità (si rinvia, al riguardo, alle indicazioni contenute nell’articolo 25, primo comma, in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

In altre parole, in mancanza di data certa (PEC, Raccomandata AR) vale la data di registrazione nel registro Iva acquisti.

Cosa succede se vado oltre il 30 aprile

E’ possibile presentare una dichiarazione Iva integrativa a favore, ma in questo caso l’omessa registrazione (seppure nel sezionale) della fattura fornitori nell’anno di ricevimento (2017) si applica la sanzione del 90% dell’Iva (articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997). E’ bene ricordare che in caso di mancato ricevimento della fattura di acquisto dopo che siano trascorsi 4 mesi dalla consegna/spedizione del bene o dal pagamento del servizio (effettuazione dell’operazione), vi è l’obbligo, entro i 30 giorni successivi, di regolarizzare l’operazione con l’emissione, in duplice copia, dell’autofattura, conseguente assolvimento della relativa Iva e presentazione del documento presso l’ufficio competente dell’Agenzia.

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