Fatture elettroniche – come si fa a pagare il bollo da 2 euro

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Sarà capitato anche a voi, di avere una musica in testa. No scusate: ho sbagliato argomento.

Volevo dire, sarà capitato anche a voi di dover emettere una fattura elettronica nella quale occorre indicare l’imposta di bollo di € 2,00.

Le ipotesi più ricorrenti sono le seguenti, tralasciando minimi, forfetari e medici che, continuando a fare fatture cartacee la “appiccicano” sull’originale da rilasciare al cliente e su quella che rimane a loro scrivono “Bollo da € 2,00 apposto sull’originale”.

Merita di essere segnalato che le fatture emesse a clienti esteri possono continuare ad essere cartacee ma in questo caso occorre poi trasmettere l’esterometro (leggasi, spesometro per i soli clienti esteri). Ne vale la pena quando oramai ci si è impratichiti con la fatturazione elettronica?

Ebbene le fatture soggette all’imposta di bollo, se di importo superiore a € 77,47 (vecchie lire150.000) sono per la maggior parte le seguenti:

  • esenti (esempio locazioni di immobili ricorrendo i presupposti per l’esenzione)
  • non imponibili (cessione di beni a soggetti extra CEE);
  • fuori dal campo di applicazione dell’IVA (interesse di mora, penali, imballaggi destinati ad essere restituiti, etc.)
  • escluse dalla base imponibile ex art. 15 del DPR 633/72 (spese sostenute in nome e per conto del cliente).

Una cosa che spesso sfugge è che anche se la fattura è soggetta ad Iva, laddove vi siano però addebitate al cliente somme in base ad una delle fattispecie sopra elencate (per importo superiore 77.47) occorre assoggettare la fattura ad imposta di bollo.

Come dire: c’è da dubitarsi che qualche fattura emessa dal notaio possa non avere la necessità del bollo. Potrà anche succedere (esempio, mera autentica di firme) ma per il resto tra CCGG, registro, ipotecarie, catastali e bollettini postali, imposta di bollo, addebitate a titolo di “spese in nome e per conto” è improbabile che non si superi l’importo di € 77,74.

Fatture elettroniche

Tanto premesso, per le fatture elettroniche l’imposta va assolta in modo virtuale (come previsto per tutti i documenti digitali dall’art. 6 del D.M. 17/6/2014).

A seguire le videate del software Fatture in cloud nelle ipotesi in cui:

  • si prevede che il bollo resti a carico dell’emittente la fattura
  • si prevede che il bollo venga addebitato al cliente

Link al documento PDF contente le videate: LINK

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