Riforma delle perdite di impresa – il collaboratore familiare resta all’asciutto

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Il comma 23 della Legge di stabilità 2019 ha uniformato il trattamento fiscale del riporto delle perdite dell’impresa prescindendo dalla tipologia del soggetto esercente l’attività di impresa (persona fisica, società di persone o società di capitale) e dal regime contabile adottato (regime contabile ordinario o semplificato).

Il nuovo co. 3 dell’articolo 8 prevede, in analogia con quanto previsto per le società di capitali dall’articolo 84 del TUIR, che le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate:

  • In diminuzione dei relativi redditi di impresa del periodo di formazione della perdita nella misura del 100%;
  • In diminuzione dei relativi redditi di impresa dei periodi di imposta successivi a quello di formazione della perdita nella misura dell’80%;

e per l’intero importo che trova capienza in essi.

 Le perdite dell’impresa familiare

A differenza di ciò che avviene nell’ipotesi di società di persone, dove le perdite della società sono assegnate ai soci in percentuali alle rispettive quote, per essere trattate nei limiti e secondo i criteri appena esposti, le perdite dell’impresa organizzata in forma di impresa familiare seguono un diverso e speciale criterio.

Il Ministero delle finanze con la circolare n. 40/1976 ha precisato che i redditi conseguiti nell'esercizio di imprese familiari hanno una duplice qualificazione fiscale in relazione alle quote spettanti, rispettivamente, al titolare ed ai collaboratori familiari:

  • Per quanto riguarda il titolare, attesa la natura dell'impresa familiare come "impresa individuale", la quota ad esso spettante è qualificabile come "reddito d'impresa";
  • Per quanto riguarda i collaboratori familiari le relative quote costituiscono invece "redditi da partecipazione".

Ebbene, poiché le disposizioni di cui all’articolo 230 bis del cod. civile, richiamano i collaboratori familiari con riferimento alla sola partecipazione agli utili (ciò che si desume anche dall’articolo 5 del TUIR), la perdita dell’impresa è imputabile unicamente al titolare dell’impresa, ancorchè essa sia organizzata in forma di impresa familiare.

Da ciò emerge che, in caso di perdita, questa va fiscalmente riconosciuta per l'intero nei confronti del titolare dell'impresa e unicamente da lui puo` essere portata a compensazione dei redditi ai sensi delle disposizioni del TUIR.

Esempio

Impresa familiare in contabilità semplificata formata da:

  • Mario titolare con partecipazione al reddito del 51%
  • Paolo collaboratore familiare (figlio) con partecipazione al reddito del 49%
  • L’impresa nel 2017 ha conseguito una perdita di impresa pari a 10.000,00 e nel 2018 un reddito di impresa pari a 20.000,00.

Procedura da seguire per la gestione della perdita da impresa familiare:

  • Nel 2017 la perdita di impresa familiare è interamente imputata al titolare dell’impresa (Mario), che doveva necessariamente utilizzarla per compensare altri suoi (eventuali) redditi, vigendo nel 2017 la vecchia disposizione che prevedeva la compensazione delle perdite da impresa in contabilità semplificata, in senso orizzontale con altri redditi e solo nello stesso anno. Supponiamo che il residuo della perdita non compensata nel 2017 sia pari ad euro 5.000,00.
  • Nel 2018 il reddito di impresa, pari ad euro 20.000,00 deve essere dichiarato, per la quota pari al 49% al collaboratore (Paolo), pari ad euro 9.800,00, che dovrà dichiarare integralmente;
  • Nel 2018 il reddito di impresa di pertinenza del titolare dell’impresa (Mario) è pari alla differenza tra 10.200,00 (51% di 20.000) e la perdita d’impresa riportata dal 2017, utilizzabile in compensazione che, per effetto delle disposizioni transitorie previste per le perdite di impresa semplificata, non può essere superiore, nel 2018, al 40% dell’importo del reddito di impresa. Dunque:
    • Perdita riportata euro 5.000,00
    • Limite 40% di euro 10.200,00 = 4.080,00

Reddito di impresa del titolare (Mario) = 10.200,00 – 4.080,00 = 6.120,00.

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