Versamenti in acconto entro il 2 dicembre – I chiarimenti dell’Agenzia per rimodulare gli importi

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Con la risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019, l’Agenzia delle entrate fornisce un chiarimento sulle modalità di versamento del secondo acconto, in scadenza il 2 dicembre 2019 (il termine del 30 novembre,  coincidente con il sabato, slitta al primo giorno feriale successivo), alla luce delle novità introdotte con il decreto fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019 (cosiddetto Decreto fiscale).

L’articolo 58 del citato decreto ha previsto che “per i soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico”.

In sostanza, per i soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, gli acconti Irpef, Ires e Irap devono essere corrisposti in due rate, ciascuna nella misura del 50%. La disposizione prevede che è fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.

Ambito soggettivo

I soggetti interessati da tale modifica sono già stati individuati dalle risoluzioni 64/E/2019 e 71/E/2019, che hanno riservato la proroga dei versamenti al 30 settembre ai contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Qualora si verifichino le predette condizioni, la proroga è stata estesa anche ai contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

I predetti soggetti potranno versare il secondo acconto nella misura del 50% e non, dunque, del 60%.

Quanto sopra è esteso anche ai soci, associati, collaboratori familiari, società trasparenti ex art. 115 e 116, TUIR di soggetti “interessati” dagli ISA.

Ambito oggettivo

Anche se la norma fa riferimento soltanto all’Irpef, Ires ed Irap, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, in presenza delle predette condizioni, ad un più ampio ambito oggettivo. Infatti, vi ricomprende anche:

  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfettari;
  • la cedolare secca sui canoni di locazione;
  • l’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie);
  • l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fatto salvo il versamento dell’eventuale prima rata di acconto ed è dovuta, quindi, la seconda rata nella misura del 50% (e non del 60%), ovvero l’unico versamento nella misura del 90%.

Ciò significa, in sostanza, che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la seconda rata di acconto è dovuta in ogni caso nella misura del 50%, a prescindere dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40%; quando invece l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90%.

Norma:

  • Articolo 58, D.L. n. 124/2019;

 Prassi:

  • Risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019
  • Risoluzione n. 71/E del 1° agosto 2019
  • Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019
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