Spese veterinarie – nulla da fare: la spesa per il caimano non è detraibile

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Come noto, l’articolo 15, comma 1, lett. c-bis) del Tuir, stabilisce la detraibilità del 19% delle spese veterinarie, fino all'importo di € 550, limitatamente alla parte che eccede € 129,11.

Si tratta del rilevantissimo risparmio di ben € 80!!

Tenuto conto di quanto costa l’anno un peloso di veterinario, soprattutto se anziano, o anche giovane se sfortunato, capite bene che il generoso supporto dello Stato non può che fare la differenza!

Che animali fruiscono della detrazione

Prosegue la norma prevedendo che con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese. Il DM 6/6/2021 non ha individuato puntualmente gli animali che fruiscono di tale detrazione ma ha solo stabilito che “La detrazione d'imposta prevista, nella misura del 19 per cento, … compete in relazione alle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.”.

Il caimano è escluso

Superfluo dirvi che non potete tenere a casa un caimano: all’osservazione, … ma a me fa compagnia (!), debbo doverosamente ricordarvi che è vietato perché compreso nell’allegato al decreto del ministero dell’Ambiente del 19.04.1996 (seppure sotto il nome “alligatore”) che individua gli animali che non possibile tenere in casa (e neanche nel giardino se ce l’avete).

Desistete dunque! Accontentatevi di un iguana o di drago barbuto e non spaventatevi se nel fargli il solletichino sotto il mento dovesse aprire a ventaglio il collare a squame di cui sono dotati per spaventare i seccatori. Se scegliete un furetto occhio che è un gran giocherellone occhio perché un morso ci può sempre scappare.

Condominio: zitto e mosca (visto che parliamo di animali)

Se i vicini di casa si dovessero lamentare, basta sbandierargli sotto il naso l’'articolo 1138 del Codice civile: il regolamento condominiale non può vietare di detenere in casa animali domestici. Il riferimento è ai classici animali da compagnia come gatti, cani, criceti, conigli, porcellini d’india, ma anche scoiattoli, tartarughe (ma non quella azzannatrice che è vietata!), agli uccelli come pappagalli o canarini e ai pesci da acquario.

Occhio ai polli

Attenzione! Il DM esclude dall’agevolazione le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

Sul punto intravvedo coerenza anche con la regole condominiali, posto che reputo improbabile che l’amministratore del condominio veda di buon occhio un allevamento di polli sul terrazzo. Però potrebbe magari passare a Pasqua una coppia di pulcini da regalare ai nipotini (a proposito non comprate quelli colorati perché li colorano con una pratica crudele che li porta in tempi brevi alla morte) con l’impegno solenne di accudirli e non di dimenticarli passata la festa.

Concludendo

Tornando al fiscale è possibile usufruire della detrazione sia per le spese relative alle prestazioni professionali rese dal medico veterinario che per quelle relative all'acquisto di medicinali specifici da questi prescritti. Infine, solo per corazzarvi rispetto a improbabili prese di posizione al momento che passate alla cassa della clinica veterinaria (come è successo a me): la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non si è proprietari dell’animale. Il che vuol dire che una volta esaurito il plafond di € 550 è opportuno fare pagare altri membri della famiglia. Coloro i quali hanno più animali si devono rassegnare: il limite di € 500 non è per animale ma è riferito alla persona che si fa carico della tribù. Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.1.

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