Bonifico parlante obbligatorio – Si, no, forse, …può darsi!

Download PDF

La certezza del diritto fiscale nel nostro paese presenta connotati alquanto bizzarri. Tralasciamo le problematiche della innovativa disciplina del Superbonus e delle immense difficoltà interpretative frutto delle centinaia e centinaia di risposte ad interpello talvolta in contraddizione tra loro: sarebbe come sparare sul cadavere.

Desidero circoscrivere questo contributo su un aspetto assai semplice: ai fini della detrazione (e successiva cessione del relativo credito) le spese negli interventi ammessi devono essere pagate mediante il cd. bonifico parlante?

La risposta, senza esitazioni è: si certamente!

Il bonifico parlante

Senonché, può capitare che per mera distrazione il bonifico sia un normale bonifico “non parlante”. Con questo non significa che si tratta di un bonifico “muto”, ma semplicemente che non contiene tutti i dati richiesti dal decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, n. 41 del 18 febbraio 1998, il quale all’articolo 1, comma 3, dispone che dal bonifico devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”. L’art. 4 del medesimo decreto prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse.

Le benevoli deroghe

In questo quadro normativo molto chiaro e stringente. l’Agenzia delle entrate è intervenuta sin dal lontano 2016 prevedendo che (Circolare 18.11.2016 n. 43) “Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa. Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.”.

Queste conclusioni sono stati poi confermate ogni anno nell’ambito del Circolarone Riepilogativo delle oneri deducibili/detraibili; da ultimo nella Circolare n. 7/2021, ma poi anche nella specifica Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, dedicata specificamente ai bonus edili.

Tutto è bene quel che finisce bene.

La giravolta

Senonché, l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 28 del 25 luglio 2022 riprendendo una posizione (da tutti ritenuta superata) già espressa nella Risoluzione 07.06.2012 n. 55/E, nell’affrontare le problematiche del superbonus eco e sisma ha affermato che “la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.”.

Dunque, l’unica strada è la ripetizione del bonifico senza possibilità (visto che non è citata) di farsi rilasciare l’apposita attestazione dal fornitore.

La decisa svolta, che ha spiazzato un po’ tutti, è stata imputata alla delicatezza della detrazione riferita al superbonus tenuto conto dei recenti avvenimenti (non mi dilungo sul punto). Certo che mutare l’interpretazione (per carità l’attestazione sostitutiva è certamente frutto di una benevola concessione) a seconda di come si giudica una detrazione (potenzialmente pericolosa in quanto suscettibile o meno di truffa) non è il massimo e rende i poveri consulenti e contribuenti (quelli onesti) ancora più confusi e allarmati di quanto già non lo siano tenuto conto della situazione che, in materia di superbonus e dintorni è quella che è!

Gira un'altra volta

No, non è una filastrocca accompagnata dal balletto che le bambine in gonnellina con somma e spensierata gioia facevano nel cortile di casa (che tempi!).

L’agenzia delle entrate con la recentissima Risposta n. 214 del 14/2/23 con riferimento al (famigerato) bonus facciate, chiarisce che se non è possibile ripetere il bonifico, il contribuente potrà fruire della detrazione, qualora sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini dell'imputazione nella determinazione del reddito di impresa. L’attestazione è ipotesi eccezionale non alternativa alle regole ordinarie. Evviva!

Conclusione

Uno, nessuno, centomila! Pirandello docet!

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento