ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DEFINZIONE AVVISI BONARI – LA RATA PROROGATA AL 16 SETTEMBRE NON E’ RAVVEDIBILE

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ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DEFINZIONE AVVISI BONARI – LA RATA PROROGATA AL 16 SETTEMBRE NON E’ RAVVEDIBILE

Il decreto rilancio, con gli artt. 144 e 149, ha disposto la proroga al 16 settembre 2020, dei versamenti scadenti:

  • 144 - dall’8 marzo al 31 maggio delle somme dovute a seguito di avvisi di irregolarità (cd. avvisi bonari)
  • 149 - dal 9 marzo al 31 maggio delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, di accordo di mediazione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti di imposta

I predetti versamenti potevano essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre ovvero in massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre.

La posizione dell’Agenzia

Con la circolare n. 25/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in conformità al tenore letterale della norma, che nel caso in cui la prima rata del versamento rateale delle somme dovute in conseguenza di avvisi bonari, conciliazioni, mediazioni o accertamenti con adesione, dovesse scadere nel periodo di sospensione da Covid19, la stessa è prorogata al 16 settembre e le rate successive devono essere versate secondo un piano le cui scadenze saranno individuate sulla base della data di scadenza prevista per il versamento della prima rata e quindi a decorrere dal 16 settembre.

Senonché, come noto, l’articolo 15-ter comma 2 del DPR n. 602/1973 come noto, prevede, in ordine alle rateazioni dei versamenti dovuti a seguito di atti di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione che il tardivo pagamento entro il termine di pagamento di una rata entro il termine di scadenza della rata successiva evita la decadenza dal piano di rateazione ed esclude l’irrogazione della sanzione nella misura del 45% sull’importo ancora dovuto a titolo di imposta. Analoga disposizione è prevista per il pagamento rateale degli avvisi di irregolarità dal primo comma dell’articolo 15 ter del DPR 602/73.

Ebbene, l’Agenzia delle entrate nella citata circolare n. 25/2020 afferma che, con riguardo alle rate aventi scadenza ordinaria nei mesi di marzo, aprile e maggio e per le quali il termine di versamento è stato prorogato al 16 settembre le stesse non possono fruire della ulteriore facoltà di cui al citato articolo 15 ter co. 2 del DPR 602/1973. Tale disposizione non potrebbe trovare applicazione nel caso specifico in quanto, per l’effetto della proroga della singola rata, la scadenza della rata successiva risulta alla data del 16 settembre 2020 già decorsa.

Tale presa di posizione non sembra condivisibile

La norma richiamata dall’AE prevede espressamente che, il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo di tutte le somme ancora dovute e della sanzione del 45% sulle somme ancora dovute a titolo di imposta.

L’effetto della proroga al 16 settembre 2020, dei versamenti scadenti nel periodo marzo, aprile e maggio, comporta, molto più semplicemente, l’esclusione del presupposto applicativo di tale norma e quindi l’impossibilità per l’agenzia delle Entrate di contestare la decadenza del piano di rateazione e l’irrogazione della sanzione del 45% in caso di omesso versamento della rata prorogata al 16 settembre, proprio perché la scadenza della rata successiva è già decorsa.

Pertanto, l’eventuale omesso versamento entro i termini previsti dalla proroga (unica soluzione entro il 16 settembre o una o più rate del mini piano di rateazione di 4 rate a decorrere dal 16 settembre), di una rata diversa dalla prima, dei piani di rateazione relativi ad avvisi di irregolarità, atti di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione, è da ritenersi debba unicamente comportare la notifica di un avviso per il recupero dell’omesso versamento con contestuale irrogazione della sanzione ordinaria per il ritardato versamento del 30% con possibilità del contribuente di avvalersi del ravvedimento ordinario. Tale diversa interpretazione, oltre ad apparire maggiormente in linea con il dettato normativo è anche coerente con gli interventi generalizzati del legislatore a supporto della crisi di liquidità derivante dalla pandemia.

Sul punto sarebbe opportuno che l’agenzia rivisitasse la propria interpretazione ad evitare uno scontato contenzioso sul nascere.

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