Acquisto di prodotti da riciclo e riuso da utilizzare nell’attività – Disposizioni attuative del credito d’imposta

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Premessa

Una disposizione del 2019 – l’articolo 26-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019 – introdusse, per l’acquisto da effettuarsi nel 2020 di prodotti da riciclo e riuso da utilizzare nell’ambito dell’attività d’impresa e di lavoro autonomo, un credito d’imposta le cui disposizioni attuative sarebbero state individuate con un successivo decreto ministeriale “da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Con qualche anno di ritardo rispetto alla scadenza prevista (la legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione è entrata in vigore il 30 giugno 2019) e, soprattutto, dopo che le spese (eleggibili?) sono state sostenute, è stato pubblicato nella G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021 il decreto 6 ottobre 2021 del Ministero della transizione ecologica che ha fissato i criteri e le modalità per fruire del credito d’imposta.

Posto che i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione sono noti solo ora, non resta che verificare se le spese eventualmente effettuate nel 2020 rientrano fra quelle ammesse al credito d’imposta e se si è in possesso delle certificazioni richieste.

La disposizione del 2019

L'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 riconosce per l'anno 2020, alle imprese e ai lavoratori autonomi, un credito d’imposta per l’acquisto di:

  1. semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
  2. compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

L’agevolazione è, tuttavia, condizionata al fatto che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell’attività economica o professionale.

Il credito d'imposta è pari al 25% del costo di acquisto dei prodotti suddetti ed è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10.000.000 euro per l'anno 2020. Il credito non è cumulabile con il credito d’imposta previsto per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio dall'articolo 1, comma 73, della legge n. 145 del 2018.

Sostenimento delle spese e impiego dei prodotti nell’attività

Il decreto ministeriale ha stabilito che l’effettività del sostenimento delle spese e dell'impiego o della destinazione dei beni nell'esercizio dell’attività economica e professionale devono risultare da un’apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale (ovviamente laddove previsto), ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Per come è scritta la disposizione del decreto sembrerebbe che uno qualsiasi dei suddetti soggetti possa, nelle diverse ipotesi (imprese individuali, società, lavoratori autonomi), attestare quanto richiesto. Non appare chiaro, in ogni caso, quale debba essere il contenuto dell’attestazione in ordine alla “destinazione dei beni nell'esercizio dell’attività economica e professionale” che, peraltro, dovrebbe essere rilasciata “ora per allora”.

Requisiti tecnici dei prodotti e certificazioni che li attestano

I prodotti acquistati per consentire il riconoscimento del credito d’imposta devono possedere determinati requisiti tecnici, che sono stati specificati dal decreto, dimostrati da corrispondenti certificazioni.

Semilavorati e prodotti finiti di cui alla lettera a) dell’articolo 26-ter devono avere un contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 75% proveniente da rifiuti o da rottami. Il possesso del requisito, per tali prodotti, è dimostrato mediante:

  1. un'etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;
  2. una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
  3. una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.

Il compost, di cui alla lettera b) dell’articolo 26-ter, deve essere conforme ai requisiti e alle caratteristiche dell'ammendante compostato misto e dell'ammendante compostato verde, stabiliti dalla disciplina in materia di fertilizzanti di cui all'allegato 2 del D.lgs. n. 75 del 2010. Il possesso dei requisiti previsti, per il compost, è dimostrato attraverso una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Cosa fare per ottenere il credito d'imposta

Per il riconoscimento del credito d'imposta gli interessati, tramite piattaforma informatica sul sito www.minambiente.it, dovranno presentare richiesta al Ministero della transizione ecologica entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta attivazione della piattaforma medesima nella sezione news dello stesso sito istituzionale. La domanda, tra l’altro, deve essere corredata, a pena di esclusione:

  • dalle attestazioni e dalle certificazioni relative ai requisiti tecnici dei beni sopra illustrate;
  • dall'attestazione dell’effettività delle spese sostenute e dell'effettivo impiego dei beni acquistati nell'esercizio dell’attività economica o professionale.

Riferimenti normativi

  • Articolo 26-ter, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
  • Decreto 6 ottobre 2021 del Ministero della transizione ecologica.
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