Agenzie di viaggio: regime Iva – le nuove indicazioni della Corte di Giustizia

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 29 giugno 2023, resa nella causa C-108/22, si è espressa in merito all’applicabilità del regime Iva speciale con riferimento ad un caso in cui un soggetto, in quanto aggregatore di servizi alberghieri:

  • acquistava servizi di alloggio in nome proprio presso altri soggetti passivi;
  • per rivenderli successivamente ai suoi clienti, soggetti che esercitano un’attività commerciale

non accompagnati da servizi supplementari.

In funzione delle esigenze e delle aspettative dei suoi clienti, la società forniva in modo del tutto occasionale anche consigli sulla scelta dell’alloggio e un’assistenza per l’organizzazione dei viaggi.

Anche la fornitura del solo alloggio rientra nel regime speciale.

La sentenza ha evidenziato che, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, risulta che l’esclusione delle prestazioni fornite da un’agenzia di viaggio dall’ambito di applicazione dell’articolo 306 della direttiva IVA (disciplina speciale delle agenzie di viaggio), per il solo motivo che esse comprendano unicamente la fornitura di un alloggio, produrrebbe un regime fiscale complesso in cui le norme in materia di IVA applicabili dipenderebbero da elementi che compongono le prestazioni offerte a ciascun viaggiatore. Un regime fiscale siffatto non rispetterebbe gli obiettivi di tale direttiva (sentenza del 19 dicembre 2018, Alpenchalets Resort,C-552/17; sentenza 29 giugno 2023, resa nella causa C-108/22).

Su tali premesse, per la CGUE, l’articolo 306 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la prestazione di un soggetto passivo, consistente nell’acquistare servizi di alloggio presso altri soggetti passivi e nel rivenderli ad altri operatori economici (dunque soggetti Iva), rientra nel regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto applicabile alle agenzie di viaggio, anche se tali servizi non sono accompagnati da servizi supplementari.

Pacchetto turistico e contratto di intermediazione

Appare utile considerare che la Corte di Cassazione, con ordinanza del 18 gennaio 2023, n. 1417, si è espressa nel senso che;

  • il contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (pacchetto turistico)

si distingue dal

  • contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio.

Nel secondo, infatti, le prestazioni e i servizi si profilano come separati, laddove nel pacchetto turistico gli elementi costitutivi del trasporto, dell’alloggio e dei servizi turistici agli stessi non accessori, combinandosi in misura prefissata, assumono rilievo non già singolarmente, bensì nella loro unitarietà funzionale, dando luogo ad una prestazione complessa volta a soddisfare la finalità turistica che integra la causa concreta del contratto.

Il pacchetto turistico

Il decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1999, n. 340, all’articolo 1, definisce pacchetto turistico la combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, purché la durata sia superiore alle ventiquattro ore, ovvero si estenda per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico (o viaggio organizzato).

La definizione di “viaggio organizzato” utilizzata dal 1° comma dell’articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 era recata dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n° 111 del 1995 che, tuttavia, è stato abrogato e la definizione è attualmente recata dall’articolo 34 del “Codice del turismo” (Allegato I del Decreto Legislativo D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79). Tale definizione non riporta (più) il requisito della durata temporale minima del viaggio organizzato in almeno 24 ore o tale da comprendere almeno una notte. Tuttavia, per la dottrina il requisito è da ritenersi ancora in vigore perché contemplato dall’articolo 2 della Direttiva CEE 314/1990.

Riferimenti

Normativa

  • Articoli 306 e seguenti della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE (direttiva IVA);
  • articolo 74-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA);
  • articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111;
  • articolo 55 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69;
  • articolo 34 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
  • decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1999, n. 340.

Giurisprudenza

  • Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 29 giugno 2023 (causa C108/22);
  • Corte di Cassazione, con ordinanza del 18 gennaio 2023, n. 1417
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