Bonus commissioni su pagamenti elettronici – rimborso integrale ma non per tutti

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Premessa
Il credito d’imposta per le commissioni addebitate per transazioni effettuate mediante sistemi di pagamento elettronico, già previsto dall’articolo 22 del decreto-legge n. 124 del 2019 nella misura del 30% della commissione, è stato incrementato al 100%, misura che consente di coprire l’intero costo sostenuto, ma solo per il secondo semestre del 2021 e per il 2022. Per ottenere il riconoscimento dell’agevolazione maggiorata è necessario rispettare alcune condizioni e comunque il credito d’imposta, così come stabilito dall’articolo 22, comma 2, del D.L. n. 124 del 2019, spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici
Dunque, l’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 ha incrementato al 100%, per le sole commissioni maturate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, la misura del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante sistemi di pagamento elettronico.
In particolare, per le commissioni maturate nel suddetto periodo in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, è riconosciuto un credito d’imposta, per il totale della commissione, a condizione che gli operatori adottino gli strumenti di pagamento elettronico individuati dalla disposizione.
Nello specifico, gli strumenti di pagamento elettronico da utilizzare per ottenere l’agevolazione devono essere:
• collegati agli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 3, del D.lgs. n. 127/2015, ovvero;
• strumenti di pagamento evoluto di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, di cui al comma 5-bis del medesimo articolo.

Il credito d'imposta:
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
• non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (pro rata interessi passivi soggetti Irpef) e 109, comma 5 (pro rata spese generali), del Tuir.

È bene ricordare che l’articolo 22 riconosce, a regime e a prescindere dalla condizione sopra illustrata, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, un credito d’imposta nella misura del 30% delle commissioni addebitate in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari e per transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Riferimenti normativi
• Articolo 22 decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019;
• Articolo 1, comma 10, decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99.

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