Bonus mobili e grandi elettrodomestici – cambia la classificazione energetica

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La legge di bilancio per il 2022 ha prorogato la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia e la connessa detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Non sarà sfuggito che nell’ambito del cd. bonus mobili, la cui spesa è detraibile solo per i soggetti che hanno sostenuto spese di ristrutturazione edilizia, la classificazione energetica dei grandi elettrodomestici, requisito necessario affinché la spesa sia detraibile, è cambiata rispetto alla formulazione precedente.

Può sembrare che ora i requisiti richiesti siano meno stringenti, ma non è così.

Proroga detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

L’articolo 1, comma 37, lettera b) della legge n. 234 del 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 la detrazione dall’Irpef per le spese relative agli interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1 del D.L. n. 63 del 2013 (ristrutturazioni edilizie, ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ecc.); per detti interventi spetta una detrazione pari al 50% delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Per coloro che fruiscono della suddetta detrazione è, altresì, riconosciuta una detrazione d’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici localizzati nell’immobile ristrutturato.

I grandi elettrodomestici devono avere determinati requisiti energetici. In particolare, le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica, devono ora essere di classe non inferiore alla:

  • classe A per i forni;
  • classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
  • alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 10.000 euro per l’anno 2022;
  • 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.

La nuova etichettatura energetica

La disciplina previgente richiedeva, come è noto, per la detrazione delle spese per grandi elettrodomestici nuovi una classe non inferiore alla:

  • A+ (frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici);
  • A (forni).

Il cambio della disciplina introdotto dalla legge di bilancio 2022, sul punto, è dovuto a una modifica del sistema di etichettatura delle apparecchiature a cui il Fisco si è adeguato.

Il “vecchio” sistema di etichettatura basato su una scala da A+++ a G è diventato sempre meno idoneo a differenziare adeguatamente i modelli di prodotto, a causa della progressiva saturazione delle tre classi di efficienza energetica più elevate.

L’Unione Europea ha, così, deciso di ritornare alla iniziale scala da A a G, di più semplice lettura per i consumatori con il Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020, di modifica di precedenti regolamenti per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

Dal 1° marzo 2021, nella nuova etichetta degli apparecchi messi in vendita, la scala principale, sempre riferita all’efficienza energetica, è colorata dal verde al rosso (a parità di altre caratteristiche tecniche o prestazionali, gli apparecchi con efficienza più elevata e consumi più bassi sono identificati da una freccia più corta di colore verde, quelli con efficienza minore e consumi più elevati da una freccia più lunga di colore rosso), ma si ritorna alla classificazione da A (migliore) a G (peggiore) per lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga biancheria, frigoriferi e congelatori, sorgenti luminose, display elettronici e apparecchi per la refrigerazione con funzione di vendita diretta.

La decorrenza della nuova etichettatura

I modelli con la vecchia etichetta potevano essere esposti e venduti fino al 30 novembre 2021, mentre dal 1° dicembre 2021 si dovrebbero vendere solo i modelli con la nuova etichettatura.

La differenza fra le due etichette risiede principalmente:

  • nella distribuzione dei modelli nelle classi di efficienza energetica. Nella nuova etichetta la classe A è attualmente vuota e la classe B contiene pochi modelli che sono invece via via più presenti nelle classi da C a G per effetto della ridefinizione della scala di efficienza energetica. A parità di altre caratteristiche lo stesso modello può, dunque, essere presente in due classi di efficienza energetica diverse nella “vecchia” e nella “nuova” etichetta;
  • nelle condizioni utilizzate per misurare il consumo di energia ed eventualmente di acqua e le prestazioni funzionali.

Normativa

Art. 16, D.L. n. 63/2013

Art. 1, comma 37, let. B) della legge n. 234 del 2021

Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 

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