Cash back – premi per chi paga con sistemi elettronici

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L'articolo 1, comma 288, della legge n. 160 del 2019, per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, bonifici, ecc.), ha previsto un rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti che fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti di beni o di servizi con strumenti di pagamento elettronici.

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 sono state individuate le disposizioni attuative della citata disposizione e il programma di rimborso diviene finalmente operativo.

Strumenti di pagamento elettronici che consentono di avere il rimborso

Il rimborso sugli acquisti di beni o di prestazioni di servizi è condizionato al pagamento che deve essere effettuato mediante “strumenti di pagamento elettronici”. Si tratta di strumenti di pagamento per il tramite di un dispositivo di accettazione, e precisamente:

  1. la moneta elettronica di cui all'art. 1, comma 2, lett. h-ter), del D.lgs. n. 385 del 1993; si tratta del valore monetario memorizzato elettronicamente rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente;
  2. gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi di pagamento previsti dall'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del D.lgs. n. 385 del 1993, inclusi quelli di cui all'art. 2, comma 2, lett. m), del D.lgs. n. 11 del 2010. Tra questi i più comuni sistemi di pagamento tracciabili come carte di credito, bancomat, bonifici ecc.

Lo shopping online non è compreso nell’incentivo.

Come aderire al programma cash back

L'adesione al programma di rimborso avviene su base volontaria (come si è detto, deve essere un soggetto residente maggiorenne per operazioni al di fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione) registrando nell'APP IO (per accedervi sono necessari SPID o carta di identità elettronica - CIE), o in corrispondenti sistemi messi a disposizione da istituti di credito convenzionati:

  • il proprio codice fiscale e
  • gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti.

Con lo stesso canale è trasmesso l’IBAN su cui saranno accreditati i rimborsi.

Rimborso cashback

A chi aderisce al programma viene attribuito un rimborso in percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici, la cui misura è determinata con riferimento a ciascuno dei seguenti periodi:

  1. 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021 (limite di spesa previsto 1.367,60 milioni di euro);
  2. 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 (limite di spesa previsto 1.347,75 milioni di euro);
  3. 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 (limite di spesa previsto 1.347,75 milioni di euro).

Per ciascuno dei suddetti periodi si accede al rimborso a condizione che sia effettuato un minimo 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.

Il rimborso è del 10% dell'importo di ogni transazione di valore massimo di 150 euro (per transazioni di importo superiore a 150 euro si considera l’importo di 150 euro). La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500 euro in ciascun periodo. Qualora i limiti di spesa sopra indicati per ciascun periodo non consentano il pagamento integrale dei rimborsi spettanti, i rimborsi sono proporzionalmente ridotti.

L’erogazione del rimborso avverrà entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.

Rimborso cashback per pagamenti effettuati fino al 31 dicembre

Il rimborso si applica anche con riferimento al periodo compreso tra la data di avvio del programma (che sarà pubblicata sul sito internet del MEF) e il 31 dicembre 2020. La partecipazione al programma ha inizio al momento dell'effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato dall'aderente.

Fino al 31 dicembre 2020, accede al rimborso chi abbia effettuato minimo 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.

Il rimborso è del 10% dell'importo di ogni transazione di valore massimo di 150 euro (per transazioni di importo superiore a 150 euro si considera l’importo di 150 euro). La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500 euro. Per questo periodo l'attribuzione dei rimborsi avviene nei limiti di spesa di 227,9 milioni di euro. Qualora il limite di spesa non consenta il pagamento integrale dei rimborsi, i rimborsi sono ridotti in proporzione.

Il rimborso maturato nel suddetto periodo è erogato nel mese di febbraio 2021.

Rimborso speciale

Fermi restando i rimborsi sopra illustrati, ai primi 100.000 aderenti che, in ciascuno dei periodi indicati abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500 euro.

Anche i rimborsi speciali sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.

Riferimenti normativi

  • Articolo 1, commi 280 e seguenti della legge n. 160 del 2019;
  • Decreto 24 novembre 2020, n. 156 del Ministro dell’economia e delle finanze.
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