Cessione d’azienda e responsabilità dell’acquirente per debiti aziendali. Casistica.

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In generale quando si parla di cessione d'azienda si fa riferimento all'atto di trasferimento, ossia alla vendita, dell'azienda da parte del venditore-cedente al cessionario-acquirente dietro pagamento di un corrispettivo.
La circolazione dell’azienda può, però, avvenire anche in altri e diversi modi.
L'azienda (o anche solo uno o più rami di essa) può, ad es., essere conferita in altra società, donata e, inoltre, sulla stessa possono essere essere costituiti diritti reali e personali di godimento a favore di terzi, come previsto dagli art. 2561 e 2562 c.c.

In ogni caso, con la cessione di un'azienda si verifica il trasferimento di un complesso di beni materiali ed immateriali e di rapporti giuridici attivi e passivi dal cedente al cessionario.
L'art. 2555 c.c. definisce, infatti, azienda «il complesso dei beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa», e tale definizione, - che probabilmente la maggior parte dei lettori di questo articolo conoscerà a memoria sin dai tempi dell'università -, è estremamente importante per configurare in maniera precisa gli atti traslativi di cui abbiamo detto e applicarne la relativa disciplina.

Nel caso in cui la cessione riguardasse, invece, una pluralità di beni dell'imprenditore che non abbiano però alcun "collegamento" tra loro, troverebbe applicazione la diversa disciplina c.d. ordinaria, prevista per la circolazione di tali singoli beni.
Ma di questa non parleremo in questo articolo (ndr: avendo noi scelto l'argomento da trattare...).

I debiti nella cessione di azienda
Tra gli effetti giuridici della cessione d'azienda vi è anche quello importante previsto dall'art. 2560 c.c. relativo alla responsabilità per i debiti aziendali: l'acquirente dell'azienda risponde verso i creditori (in via solidale con il cedente) per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori.
Per effetto della cessione si verifica, cioè, un accollo cumulativo ("cumulativo" poiché, salvo sua liberazione, rimane obbligato anche il cedente) ex lege dei debiti aziendali da parte del cessionario.

L'art. 2560 c.c. si applica anche al caso di conferimento in società di un'azienda ed è posto a tutela dei creditori dell'impresa. Per effetto della cessione, infatti, questi possono rivalersi per i propri crediti, oltre che verso il cedente, anche nei confronti del cessionario ora titolare dell'azienda.

Debiti aziendali, onere della prova e responsabilità dell'acquirente
Perché possa scattare il meccanismo previsto dall'art. 2560 c.c. della responsabilità solidale dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti è però necessaria l'iscrizione di tali debiti nei libri contabili.
Il principio, - che è stato chiarito anche recentemente dalla Cassazione con la sentenza n. 15474, depositata il 22 giugno 2017 -, prevede conseguentemente che il creditore sociale che intende far valere i propri crediti contro l'acquirente dell'azienda ha l'onere di provare l'iscrizione dei corrispondenti debiti nei libri contabili.
In mancanza di tale iscrizione non è possibile dichiarare la responsabilità dell'acquirente, ed inoltre tale requisito non può essere surrogato dalla prova che l'esistenza dei debiti fosse comunque conosciuta da parte dell'acquirente. Il principio generale non vale però per alcune categorie di debiti.

Speciali categorie di debiti
Per alcune categorie di debiti, per la loro particolare natura, non è necessaria l'iscrizione nei libri contabili obbligatori per poter dichiarare la responsabilità dell'acquirente dell'azienda. Tali categorie sono costituite dai

  • debiti per lavoro subordinato: per essi l'art. 2112 c.c. prevede che il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore (ndr: ancora alle dipendenze dell'azienda ceduta) vanta al tempo del trasferimento ancorché non appostati in scritture contabili
  • debiti tributari: l'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ove si prevede la responsabilità del cessionario dell'azienda, salvo il beneficio della preventiva esecuzione del cedente, entro i limiti del valore dell'azienda stessa, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nello stesso periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
    Vale però il principio della preventiva escussione del cedente e a favore del cessionario, il quale potrà "chiedere" all'Erario di rivolgere le proprie pretese prima al cedente. Solo nel caso in cui l’Erario non riesca a soddisfarsi sul patrimonio del cedente, allora ci si potrà rivalere sul cessionario d’azienda per il pagamento di debiti tributari (anche futuri), pure se questi non siano certi e determinati nell’ammon­tare al momento del trasferimento dell’azienda.
    In ogni caso la responsabilità del ces­sio­nario non può eccedere il valore dell’azienda acquisita (o del ramo d’azienda), intendendosi per “valore” quello accertato dall’ufficio, ovve­ro, in mancanza di accertamento, al valore dichiarato dalle parti nell’atto di cessione.

La responsabilità del cessionario è limitata ai debiti risultanti, alla data della cessione, agli atti dell'Amministrazione finanziaria e, così come si è detto per i debiti per lavoro subordinato, non è subordinata alla appostazione contabile.

Gli uffici anche su richiesta del (futuro) cessionario sono tenuti a rilasciare apposito certificato e il cessionario resta esonerato da responsabilità, sia nel caso in cui il certificato non evidenzi violazioni, sia nel caso in cui il certificato non venga rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta.

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