CLIENTI ALLOGGIATI NELLE UNITÀ DA DIPORTO – MARINA RESORT E ALBERGO NAUTICO DIFFUSO – ALIQUOTA IVA

Download PDF

Il presente contributo intende fare il punto sull’aliquota IVA applicabile ai servizi resi ai diportisti alloggiati nelle unità da diporto, alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, da ultimo con la risposta n. 466 del 2023, che ha inquadrato la struttura ricettiva dell’albergo nautico diffuso, organizzata per consentire ai diportisti/turisti di fruire di un luogo di soggiorno caratteristico come può essere una unità da diporto, senza, tuttavia, limitarsi all'ormeggio nello stesso specchio acqueo appositamente attrezzato (come nel marina resort), potendo anche effettuare brevi escursioni limitrofe.

Dunque, si tratta di una struttura ricettiva extralberghiera del tutto peculiare in quanto consente il contestuale utilizzo della unità da diporto, sia in modo statico che dinamico.

Marina resort - requisiti

L’articolo 32 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, nella formulazione vigente, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (marina resort), secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.

Il D.M. 6 luglio 2016 ha definito, a decorrere dal 17 agosto 2016, i nuovi requisiti minimi che i marina resort devono possedere per essere considerati "strutture ricettive all'aria aperta" (aree idonee ed attrezzate a consentire l'ormeggio in sicurezza a un numero di unità da diporto non inferiore a sette ed essere dotate di specifici impianti, servizi e attrezzature).

Il comma 10-bis dell'articolo 100 del D.L. n. 104/2020 ha poi ulteriormente modificato la definizione di Marina Resort, prevedendo:

  • che la sosta e il pernottamento è consentita ai soli "diportisti" (non più genericamente “ai turisti”);
  • l’esclusione per "i servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento".

Da ultimo, l'articolo 1, comma 598, della legge n. 178/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ha soppresso l’esclusione per i servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento, introdotta dal citato d.l. n. 104 del 2020.

Albergo nautico diffuso - requisiti

L’albergo nautico diffuso è definito dalle normative regionali. In estrema sintesi, si tratta di una formula di alloggio che permette al turista di coniugare:

  • il soggiorno in unità da diporto, ipotesi già contemplata dalle strutture ricettive extralberghiere Boat & Breakfast e dal Marina Residence;
  • con l'ulteriore possibilità di utilizzare lo stesso mezzo per brevi navigazioni da diporto, e ciò costituisce un elemento di novità rispetto alle precedenti tipologie di strutture ricettive sopraindicate.

Si rinvia alle singole leggi per una disamina approfondita, ma è possibile dire, in linea generale, che si tratta di una struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione e il pernottamento a bordo. Questi i requisiti:

  • il gestore deve avere la disponibilità organizzata delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di tracking e sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso;
  • le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto;
  • nell'unità centralizzata devono essere offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24;
  • l'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione;
  • l'imbarco e lo sbarco dei clienti devono avvenire nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni.

Il trattamento IVA

Il n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consente l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per le ''prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217''.

L'articolo 6 della legge n. 217 del 1983, richiamato dal citato n. 120):

  • inquadrava le strutture ricettive, quali ''gli alberghi, i motels, i villaggi albergo, le residenze turistico alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agroturistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini''
  • ma al tempo stesso precisava che ''in rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica''.

La legge è stata abrogata dall'articolo 11, comma 6, della legge 29 marzo 2001, n. 135, con la decorrenza ivi indicata; l’articolo 1 del D.P.C.M. 13 settembre 2002 ha disposto che tutti i riferimenti alla legge si intendono riferiti allo stesso decreto e alle normative regionali di settore.

I chiarimenti dell’agenzia

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 360 del 2021, ha chiarito che:

  • la qualificazione dei “marina resort”, alla stregua di strutture ricettive all'aria aperta comporta la possibilità di applicare alle prestazioni rese ai diportisti ivi alloggiati l'aliquota IVA ridotta del 10%;
  • l'aliquota IVA del 10% può trovare applicazione indipendentemente dal tipo di contratto (stagionale, annuale, pluriennale);
  • nelle prestazioni "rese ai clienti alloggiati" sono comprese non soltanto la prestazione di alloggio, ma anche le operazioni ad essa strettamente "accessorie"; in particolare, sono agevolabili, ai fini IVA, non solo i servizi di accoglienza e messa a disposizione, nel porto turistico, dello specchio acqueo per il pernottamento dei diportisti, a bordo delle proprie imbarcazioni, ma anche i servizi strettamente accessori, quali i servizi di pulizia, i servizi di assistenza all'ormeggio, di prenotazione, di vigilanza e sicurezza e l'addebito dei consumi.;

Sono escluse dall'applicazione dell'aliquota IVA agevolata:

  • i servizi resi dai “marina resort” sulle imbarcazioni (es. alaggio, varo) offerti nell'ambito dello stazionamento in porto, che implicano lo spostamento dell'imbarcazione dalle acque alla terraferma e viceversa;
  • analoghe considerazioni valgono per i contratti di stazionamento a terra: si tratta di prestazioni rese su un'imbarcazione che staziona sulla terraferma che, non essendo direttamente inerenti alla fornitura dell'alloggio, sono, pertanto, soggette a IVA nella misura ordinaria.

L’Agenzia ritorna sulla problematica

Con specifico riferimento all’albergo nautico diffuso, l’Agenzia, con la risposta n. 466 del 23 novembre 2023, ha evidenziato che sono soggette all'aliquota IVA del 10%:

  • le prestazioni per l'alloggio dei turisti/clienti nelle unità da diporto che compongono l'albergo nautico diffuso;
  • i servizi strettamente accessori alle suddette prestazioni di alloggio, quali i servizi di pulizia, i servizi di assistenza all'ormeggio, di prenotazione dell'alloggio, di vigilanza e sicurezza e l'addebito dei consumi.

Sono, invece, esclusi dall'agevolazione e soggetti all’aliquota IVA ordinaria del 22%:

  • i servizi consistenti nell'utilizzo dello stesso mezzo per brevi navigazioni da diporto per brevi escursioni limitrofe, senza l'ausilio di equipaggio fornito dall'armatore/gestore della struttura (si tratta di una facoltà, ossia di un servizio reso dietro esplicita richiesta del cliente e come tale non può ritenersi una ''necessaria'' integrazione della prestazione di albergo nautico diffuso);
  • le prestazioni in cui l'obbligo assunto dalle parti riguardi l'esecuzione di un unico servizio articolato, comprensivo dell'offerta di differenti e ulteriori prestazioni con finalità turistico-ricreativa, rispetto alla cui realizzazione il soggiorno e l'alloggio appaiano meramente strumentali: il prestatore si impegna a eseguire un'obbligazione di natura complessa, a fronte di un corrispettivo globale e unitario, come tale soggetta all'aliquota ordinaria IVA.

Normativa

  • articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
  • articolo 1, comma 365, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016);
  • n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972;
  • articolo 6 della Legge 17 maggio 1983, n. 217;
  • articolo 100, comma 10-bis, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104;
  • articolo 1, comma 598, della legge 13 ottobre 2020, n. 178;
  • D.M. 3 ottobre 2014;
  • D.M. 6 luglio 2016.

Prassi

  • Agenzia delle entrate, risoluzione del 15 marzo 2002, n. 88;
  • Agenzia delle entrate, risposta n. 360 del 20 maggio 2021;
  • Agenzia delle entrate, risposta n. 466 del 23 novembre 2023.

Giurisprudenza

  • Corte Costituzionale n. 21 dell'11 febbraio 2016
Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento