Compensi all’amministratore – E la S.r.l. a socio unico?

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Premessa

La disciplina della deducibilità delle somme erogate a titolo di compenso all’imprenditore individuale ovvero all’amministratore di società si è modificata nel tempo. Come noto, alla deducibilità o indeducibilità del compenso in capo all'impresa corrisponde la tassabilità o intassabilità del medesimo compenso in capo all’amministratore.

Si è posto allora il problema di stabilire in quale delle due discipline andasse collocato il compenso corrisposto all’amministratore delle società a socio unico.

È da tener presente che, in ogni caso, i suddetti costi vengono spesso disconosciuti per varie ragioni quali la congruità della somma erogata ovvero comportamenti per i quali risulta applicabile la disciplina sull’abuso del diritto, in quanto nell’ambito dell’attività di accertamento, l’Amministrazione finanziaria ha la potestà di recuperare a tassazione, totalmente o parzialmente, i compensi agli amministratori in tutte le ipotesi in cui questi appaiano insoliti, sproporzionati ovvero strumentali all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali.

Compensi dell’imprenditore individuale – non deducibili e non tassabili

Nel sistema tributario vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla riforma Ires con il D.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 la deducibilità dei compensi degli imprenditori individuali e delle società era disciplinata dall’articolo 62 del (previgente) Tuir. Come affermato dall’Agenzia delle entrate nella Risoluzione 31 dicembre 2012, n. 113, le modifiche apportate al Tuir “hanno separato nettamente il trattamento fiscale da riservare ai compensi erogati all'imprenditore individuale rispetto a quello disposto per i compensi agli amministratori erogati da società in nome collettivo, in accomandita semplice e da società di capitali rientranti nell'ambito di applicazione dell'IRES.”

Per i compensi dell’imprenditore individuale, infatti, l’articolo 60 del Tuir attualmente prevede espressamente l’indeducibilità dal reddito d’impresa.

Corrispondentemente l’articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del medesimo Tuir stabilisce che detti compensi (non deducibili dal reddito d’impresa) non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.

In proposito, con la citata Risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “gli articoli 8, comma 1, ultimo periodo e 60 del "nuovo" TUIR sono da riferirsi al solo imprenditore individuale/persona fisica e non anche all'impresa esercitata in forma collettiva.”.

Compenso agli amministratori di società – regole oramai certe

L’articolo 95, comma 5, del Tuir, stabilisce che, in deroga al principio di competenza, i compensi degli amministratori dei soggetti Ires sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. La disposizione non distingue tra società unipersonali e società pluripersonali. Sebbene la disposizione si riferisca ai soli soggetti Ires, essa si applica anche agli amministratori delle società di persone, in forza del rinvio contenuto nell’articolo 56, comma 1, del Tuir.

In risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03498 del 30 settembre 2010 è stato rappresentato che l’articolo 95, comma 5, del Tuir, prevede la deducibilità dei compensi agli amministratori, evidenziando, peraltro, che la deducibilità del compenso presuppone la sua inerenza all’attività d’impresa la quale va valutata caso per caso in relazione alla fattispecie considerata.

Compenso all’amministratore di S.r.l. unipersonali – nessuna deroga ai criteri generali

Con la risposta all’interrogazione 5-02714 del 5 febbraio 2020 è stato confermato quanto già affermato con la risoluzione n. 113/E del 2012, ossia che le S.r.l. unipersonali, essendo ricomprese tra i soggetti Ires, non rientrano nella disciplina rinvenibile nell'articolo 60 del Tuir applicabile ai soggetti imprenditori individuali.

Conseguentemente, in capo al percettore, tali somme saranno soggette ad imposizione in quanto, ancorché lo stesso assuma il ruolo di amministratore-socio, non risultano applicabili le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8, del Tuir, riferibili ai soli imprenditori individuali.

Pertanto, i compensi spettanti all'amministratore di S.r.l. unipersonale rientrano tra i componenti negativi di reddito deducibili dalla società al momento dell'erogazione secondo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 95 del Tuir e sono tassati in capo all'amministratore.

Deducibilità del compenso all’amministratore di società unipersonali – giurisprudenza pregressa

In passato, invece, la Cassazione, in base al previgente articolo 62 del Tuir - il quale prevedeva la deducibilità per spese di lavoro dipendente e per compensi agli amministratori, escludendo espressamente la deducibilità del compenso per l'opera prestata o per il lavoro svolto dall'imprenditore - aveva affermato, in relazione alla deducibilità dei compensi di un amministratore unico di società di capitali, che può sussistere un’equiparazione tra imprenditore e attività gestoria e, di conseguenza, il compenso non potrebbe essere dedotto in quanto l’attività effettuata a tale titolo rientrerebbe in quella svolta dall’imprenditore.

In particolare, la Cassazione sosteneva che la qualifica di amministratore unico di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione e tanto per il contenuto sostanzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria svolta dall'amministratore unico in relazione alla quale non è individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione dipendente-amministratore unico. Secondo la Cassazione, l’equiparazione, sotto il profilo giuridico, tra l'attività gestoria svolta dall'amministratore unico di società e quella svolta dall'imprenditore comportava, pertanto, che doveva ritenersi non ammessa in deduzione la spesa per compenso di lavoro prestato e per l'opera svolta dall'amministratore unico di società di capitali considerato che l'attività svolta a tale titolo rientrava in quella svolta dall'imprenditore. (Cfr. Cassazione 13 novembre 2006 n. 24188).

Ma questa è acqua passata!

Normativa

Articoli 8, 60 e 95 TUIR

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