Composizione negoziata, crisi di impresa e ruolo del professionista-esperto

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Per chi avrà avuto la pazienza e bontà di leggere i nostri articoli, sa che quello della Crisi di Impresa è un tema a noi caro (ndr: "deformazione professionale" si direbbe...) e comunque ancora in via di studio.
Dedichiamo questo breve approfondimento al tema della composizione negoziata.

Le caratteristiche della composizione negoziata
La composizione negoziata della crisi di impresa, inizialmente introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. 118/2021 ("Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale"), è ora disciplinata dagli articoli 12-25-undiecies del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.
A dispetto del fatto che le norme della composizione negoziata si trovino, come detto, nel Codice della Crisi, in ragione della sue caratteristiche che vedremo a breve, tale strumento non può essere inclusa tra le procedure concorsuali.

La composizione negoziata è un istituto:
- volontario, dal momento che le segnalazioni provenienti dai creditori pubblici qualificati o dall'organo di controllo non determinano il sorgere di alcun obbligo di attivazione in capo all'imprenditore;
- negoziale;
- stragiudiziale, ossia caratterizzato dal fatto che l'intervento dell'autorità giudiziaria oltre che la pubblicità dello strumento rappresentano circostanze del tutto eventuali. La composizione negoziata, infatti, per come configurata, potrebbe avviarsi e concludersi senza che nessuno, oltre ai terzi coinvolti nelle trattative, ne venga a conoscenza;
- finalizzato a favorire la continuità aziendale;
- in cui non vi è l'obbligo di rispettare la c.d. par condicio creditorum: nell'ambito delle trattative non si verifica alcun concorso tra i creditori sociali e l'imprenditore ha addirittura la possibilità di effettuare pagamenti spontanei e/o concordare il sorgere di nuovi diritti di prelazione;
- in cui l'imprenditore mantiene la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'impresa, non verificandosi, quindi, alcuna forma di spossessamento.

Presupposti e condizione di procedibilità della composizione negoziata
Dal punto di vista soggettivo, possono ricorrere a questo istituto sia l'imprenditore commerciale che quello agricolo, oltre a quelli c.d. minori (art. 2, I co., lett. d, CCII), ossia non assoggettabili alla liquidazione giudiziale (ossia a fallimento, nella disciplina previgente). Deve quindi trattarsi di imprese iscritte in Camera di Commercio, non potendo accedere all'istituto le imprese di fatto, i soggetti che abbiano cessato la propria attività, gli studi professionali e i professionisti.
Presupposti oggettivi per la composizione negoziata sono, invece, la presenza di condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza dell'imprenditore e il fatto che il risanamento dell'impresa deve presentarsi come ragionevolmente perseguibile.

Soddisfatti i due presupposti, il CCII fissa un'ulteriore condizione, di procedibilità, ai fini dell'accesso alla composizione negoziata.
L'istanza non può, infatti, essere presentata a) dall’imprenditore, assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che abbia depositato domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (ossia concordato preventivo, anche "in bianco", accordi di ristrutturazione del debito oppure piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione) o che abbia chiesto l’applicazione di misure protettive ex articolo 54, III co., CCII nell’ambito di un procedimento volto all’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero b) dall’imprenditore minore che abbia chiesto l’omologa del concordato di cui all’articolo 74, CCII.

Il ruolo del professionista. Cenni.
All'interno della disciplina prevista dal CCII un ruolo rilevante e fondamentale è quello riservato al professionista esperto (che deve essere indipendente, imparziale, riservato e terzo rispetto alle parti e non legato ad esse da vincoli di natura personale o professionale).
Quali sono i compiti del professionista?
Innanzitutto deve raccogliere ed esaminare i dati aziendali per fotografare la situazione economico patrimoniale dell’impresa, anche al fine di ipotizzarne la prosecuzione dell'attività e deve interagire con tutti i possibili interlocutori dell'impresa per un possibile piano di risanamento.
Sul punto si rinvia ad un recente provvedimento del 14 maggio 2022, il Tribunale di Milano ha chiarito e precisato l'importanza dell'esperto nell'ambito della procedura di composizione negoziata.

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