Composizione negoziata della crisi e misure protettive. Uno strumento in aiuto alla procedura e all’imprenditore

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Le misure protettive sono uno strumento previsto dal Codice della Crisi di Impresa per favorire e agevolare il successo della composizione negoziata della crisi (ndr: oltre che degli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e della liquidazione giudiziale).
La definizione puntuale di cosa siano le misure protettive si trova all'interno dello stesso Codice della Crisi, il cui articolo 2, lett. p), chiarisce che sono tali "le misure temporanee richieste dal debitore (ndr: da qui la natura volontaria delle stesse) per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza".
Peraltro, è bene ricordare che il ricorso alle misure protettive deve collocarsi all'interno di un piano di risanamento della crisi, cioè, in altre parole, l’imprenditore può avvalersi di misure di protezione del proprio patrimonio solo se queste sono strumentali a consentire il proficuo svolgimento delle trattative il cui scopo finale è quello del risanamento dell’impresa, ossia al superamento dello stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell’impresa e alla prosecuzione della sua attività (Trib. Bergamo 30 marzo 2022). Non è quindi sufficiente  la volontà espressa dall’imprenditore di instaurare delle trattative con i debitori ma è necessario che questo alleghi e dimostri l’esistenza di una finalità di tutela del patrimonio o dell’impresa in una prospettiva di effettivo avvio di un percorso di risanamento.

Tornando alla composizione negoziata, nelle intenzioni del legislatore dovrebbe rappresentare l'istituto principe nella gestione della crisi. Tuttavia, ad oggi, le statistiche di Unioncamere indicano in poco meno di 800 le procedure già avviate (comunque in decisa crescita rispetto all'anno precedente, ma con una percentuale di chiusura positiva intorno al 12%).
Quel che si registra, però, per quel che ci interessa, è un crescente ricorso alle misure protettive per poter bloccare eventuali azioni esecutive e/o cautelari da parte dei creditori (c.d. automatic stay), a conferma della sempre maggiore consapevolezza dell'importanza di tale strumento.

Il meccanismo di attivazione
A differenza di quanto avveniva in passato (vd. art. 182-bis, III co., l.f.), l'attivazione delle misure protettive non è più una conseguenza automatica della richiesta di apertura della composizione negoziata della crisi, ma è rimessa ad una apposita istanza da parte del debitore, da depositarsi contestualmente all'istanza di nomina dell'esperto o ii) con successiva istanza.
La richiesta di misure protettive deve essere pubblicata nel Registro delle Imprese.
Proprio questo aspetto rappresenta un forte deterrente al ricorso alla composizione negoziata. Infatti, la caratteristica essenziale dello strumento in esame è quello di avere (oltre che carattere volontario anche) natura non giudiziale, ossia di non prevedere l'intervento del giudice, il quale non dirige in alcun modo la procedura né esercita poteri di controllo nei confronti dell'imprenditore o dell'esperto. Per quel che interessa agli imprenditori, dal punto di vista reputazionale, tale carattere non giudiziale comporta di non dovere necessariamente "mettere in piazza" e rendere pubbliche le difficoltà dell'azienda.

Con la richiesta di misure protettive, invece, viene meno questa (parvenza di) riservatezza che è riservata alla procedura. Si tratta, peraltro, a parere di chi scrive, di un falso problema, dal momento che appare francamente poco realistico che, una volta coinvolti nelle trattative con l'esperto, i creditori, - che verosimilmente ruotano intorno agli stessi settori a quello a cui appartiene l'impresa in difficoltà -, mantengano tutte per sé le informazioni acquisite nel corso di tali colloqui.

Effetti delle misure protettive
Dalla data di pubblicazione della richiesta di misure protettive nel Registro delle Imprese (in entrambi i casi che abbiamo visto in precedenza, ossia richiesta contestuale oppure successiva ed integrativa alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi), i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio o sui bene e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Inoltre, a decorrere dallo stesso termine, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (art. 54 CCII, II comma).
Le misure protettive possono riguardare tutti i creditori o, se l'imprenditore lo richiede, solo una parte degli stessi o una parte delle iniziative degli stessi.
Invece, i diritti di credito dei lavoratori sono sempre esclusi dalle misure protettive (art. 54 CCII, VII co.).
Inoltre, le misure protettive possono anche impedire che vengano interrotti i contratti pendenti ed in corso di esecuzione per effetto della domanda di accesso alla composizione negoziata o, soprattutto, in dipendenza dell'esistenza di una pregressa morosità (ndr: a tal riguardo, in tema di affidamenti bancari, si accenna solamente quanto previsto dall'art. 16 CCII, V co., che stabilisce che "l'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore").
Su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, il tribunale può prorogare la durata delle misure per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative: la durata complessiva delle misure non può comunque superare i 240 giorni. Le misure possono anche essere revocate e la loro durata abbreviata.

Vi è poi, aspetto forse più innovativo in tema di misure protettive, la possibilità  di richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee (ma a queste dedicheremo magari uno specifico approfondimento).

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