Contributi erogati “alla spina”

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L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per gli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l’apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi. Con il decreto 22 settembre 2021 del Ministero della transizione ecologica, sono state fissate le modalità per ottenere il contributo.

Soggetti che possono richiedere il contributo

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande struttura. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.lgs. n. 114 del 1998, si intendono:

  • d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e).

Spese ammissibili all’ agevolazione

Il contributo è legato al sostenimento di spese per:

  • attrezzare spazi dedicati alla vendita a consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina;
  • l’apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi.

In particolare, sono considerate ammissibili le spese sostenute per:

  • l’adeguamento dei locali, quali la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato;
  • l’acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l’arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;
  • le iniziative di informazione, di comunicazione e di pubblicità dell’iniziativa.

Non sono, invece, ammissibili le spese sostenute per l’acquisto o l’igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.

L’effettività e l’attinenza delle spese sostenute deve essere attestata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

A quanto ammonta il contributo

Il contributo è pari all’ammontare della spesa sostenuta nell’anno di riferimento e documentata, per ciascun punto vendita e per un importo massimo di 5.000 euro per ciascun esercente commerciale, nel rispetto del limite complessivo di 20.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Il contributo è corrisposto:

  • secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili sino ad esaurimento delle risorse;
  • nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis"”.

Il contributo è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con qualsivoglia altra agevolazione prevista da normativa nazionale o europea.

Cosa fare per avere il riconoscimento del contributo

Per il riconoscimento del contributo le imprese, accedendo alla piattaforma informatica sul sito: www.minambiente.it devono presentare una richiesta al Ministero della transizione ecologica:

  • per le spese sostenute nel 2020, entro 60 giorni dall’attivazione della suddetta piattaforma che sarà comunicata nello stesso sito istituzionale;
  • per le spese sostenute nel 2021, entro il 30 aprile 2022.

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda il Ministero della transizione ecologica comunica il riconoscimento (con l’importo del contributo effettivamente spettante) o il diniego dell’agevolazione.

Durata dell’attività e recupero del contributo

Il contributo economico è revocato:

  • nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
  • nel caso di svolgimento dell’attività di vendita per un periodo inferiore ai tre anni.

Riferimenti normativi

  • Articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111;
  • Decreto 22 settembre 2021 del Ministero della transizione ecologica.
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