Contributo per l’acquisto di TV per il passaggio al nuovo digitale terrestre

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A causa del passaggio al nuovo digitale terrestre che dovrebbe iniziare a partire dall’autunno del 2021, chi ha un televisore acquistato prima del 2017 potrebbe doverne acquistare uno nuovo e rottamare quello non idoneo alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.

Per favorire la sostituzione degli apparecchi televisivi e lo smaltimento di quelli obsoleti, l’articolo 1, comma 614 della legge n. 178 del 2020, ha previsto un contributo le cui modalità operative sono ora regolate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) del 5 luglio 2021.

A chi spetta il contributo

Il contributo è riconosciuto (una sola volta) per l’acquisto di un solo apparecchio televisivo, tra quelli compresi nell'elenco dei prodotti idonei (pubblicato sul sito del MISE), a:

  • utenti residenti in Italia intestatari del canone di abbonamento TV;
  • persone fisiche residenti di età pari o superiore a 75 anni (al 31 dicembre 2020) esenti dal canone di abbonamento TV ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007.

Il contributo spetta a condizione che i beneficiari avviino al riciclo il vecchio televisore.  

Il nuovo contributo è cumulabile con il contributo già previsto dal D.M. 18 ottobre 2019 per l'acquisto di un televisore o decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi – destinato ai residenti in Italia che appartengono a nuclei familiari con ISEE non superiore a 20.000 euro. L’importo di tale ultimo contributo è stato ridotto (da 50 euro a) a 30 euro, o al minor valore pari al prezzo di vendita, se inferiore.

Come ottenere il contributo e avviare al riciclo il TV obsoleto

Il contributo è riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo di vendita del nuovo televisore, per un importo pari al 20% del prezzo, entro l'importo massimo di 100 euro.

Lo sconto non riduce la base imponibile dell'Iva.

Il riciclo del televisore obsoleto (ossia, non conforme al nuovo standard DBVT-2) è effettuato:

  • presso lo stesso rivenditore, contestualmente all'acquisto, oppure;
  • preventivamente, presso un centro comunale di raccolta RAEE.

Per ottenere lo sconto è necessario consegnare all’atto dell’acquisto il modulo (allegato 1 al D.M. pubblicato nella G.U. n.188 del 7 agosto 2021) mediante il quale il cliente:

  • attesta il conferimento del televisore obsoleto (al rivenditore o al centro di raccolta);
  • autocertifica la titolarità dell'abbonamento al canone TV e la non conformità dell'apparecchio ai nuovi standard DVBT-2, in quanto acquistato antecedentemente al 22 dicembre 2018.

Al modulo, controfirmato dal rivenditore o da un addetto del centro di raccolta, deve essere allegata una copia di un documento di identità e del codice fiscale dell'acquirente.

Adempimenti del venditore

Per l'applicazione dello sconto il venditore, tramite il servizio telematico dell'Agenzia delle entrate (nell'area riservata del sito web dell’agenzia), trasmette al MISE una comunicazione telematica contenente, a pena di inammissibilità:

  • codice fiscale del venditore;
  • codice fiscale e gli estremi del documento di identità del cliente;
  • dati identificativi dell'apparecchio acquistato;
  • prezzo finale di vendita, comprensivo di Iva;

Per ogni comunicazione ricevuta, tramite il servizio telematico viene comunicato al venditore, mediante rilascio di un’attestazione, la disponibilità dello sconto oppure l'impossibilità di applicarlo.

Recupero dello sconto praticato dal venditore

Il venditore recupera l’importo dello sconto praticato mediante un credito d'imposta utilizzabile in compensazione in F24 (da presentare solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate), a decorrere dal 2° giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione del MISE. Il credito:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi:
  • non è soggetto ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (limite annuale di 250.000 euro di crediti da utilizzare in dichiarazione) e all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (limite massimo di 700.000 euro dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili).

Riferimenti normativi

  • Articolo 1, comma 614 della legge n. 178 del 2020;
  • Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 luglio 2021;
  • Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 ottobre 2019.
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