Con l’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è stato introdotto il credito di imposta “Transizione 5.0”, per le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che negli anni 2024 e 2025 effettueranno nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Investimenti ammessi
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11.12.2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (ossia investimenti 4.0). I progetti di innovazione devono conseguire:
- una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3%
o, in alternativa,
- una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Investimenti esclusi
Non sono agevolabili gli investimenti:
- per attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- per attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- per attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- per attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi;
- in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Misura del credito di imposta
Il credito d’imposta è del:
- 35% del costo, per la quotati investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.
per anno per impresa beneficiaria.
Sono previste maggiorazioni in presenza di riduzione dei consumi energetici superiori al 3% (o 5%).
Richiesta dell’incentivo
Per l’accesso al contributo, le imprese presentano, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la comunicazione concernente la descrizione del progetto d’investimento e il costo dello stesso. Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate.
Divieto di cessione del credito e limiti di utilizzo
Il credito d’imposta, esente da tassazione, non può formare oggetto di cessione trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Cumulo
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:
- il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (4.0);
- il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.
Il credito d’imposta è, invece, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Decreto attuativo
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il MEF saranno stabilite le modalità attuative.
Normativa
- Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” - articolo 38 (Transizione 5.0) (Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2024, n. 52)