Credito d’imposta per eccedenze di rimanenze di magazzino – individuate le imprese che ne hanno diritto

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Premessa

L’articolo 48-bis dell’oramai lontano nel tempo decreto-legge n. 34 del 2020 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per le imprese del settore tessile, moda e accessori commisurato a una percentuale delle eccedenze di rimanenze finali del 2020 e 2021 rispetto al valore della loro media nei 3 periodi d’imposta precedenti.

L’agevolazione necessitava di un decreto attuativo che individuasse in maniera puntuale i beneficiari genericamente indicati dalla norma come “imprese che operano nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria”. Con il decreto 27 luglio 2021 il Ministero dello sviluppo economico ha operato la individuazione dei beneficiari dell’agevolazione.

Per la concreta fruibilità del credito d’imposta manca ancora, tuttavia, un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che definisca modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione da presentare all’Agenzia per avvalersi del beneficio nonché le ulteriori disposizioni attuative dell’agevolazione. Nel frattempo il bilancio 2020 è storia archiviata e direi a questo punto anche la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2020.

Il credito d’imposta per le eccedenze di rimanenze finali

Alle imprese che operano nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti), per il 2020 e 2021 (rectius: per i periodi d’imposta in corso al 10 marzo 2020 - data di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM 9 marzo 2020 - e al 31 dicembre 2021) è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Le rimanenze finali di magazzino rilevanti ai fini dell’agevolazione sono quelle di cui all’articolo 92, comma 1, del Tuir, ossia beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa nonché materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

La consistenza delle rimanenze del magazzino, per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale, deve essere certificata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Nei confronti dei soggetti con bilancio certificato, i controlli sono, invece, svolti dalla società di revisione sulla base dei bilanci.

A chi spetta il credito d’imposta nell’ambito del settore tessile, della moda e degli accessori

Possono accedere al credito d’imposta, così come stabilito dal MISE con il decreto 27 luglio 2021, gli esercenti le attività economiche corrispondenti ai seguenti codici ATECO 2007 (rileva, a tal fine, il codice comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9):

  • 13.10.00 - Preparazione e filatura di fibre tessili;
  • 13.20.00 - Tessitura;
  • 13.30.00 - Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari;
  • 13.91.00 - Fabbricazione di tessuti a maglia;
  • 13.92.10 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento;
  • 13.92.20 - Fabbricazione di articoli in materie tessili nca;
  • 13.93.00 - Fabbricazione di tappeti e moquette;
  • 13.94.00 - Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
  • 13.95.00 - Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
  • 13.96.10 - Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;
  • 13.96.20 - Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali;
  • 13.99.10 - Fabbricazione di ricami;
  • 13.99.20 - Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;
  • 13.99.90 - Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi;
  • 14.11.00 - Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;
  • 14.12.00 - Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro;
  • 14.13.10 - Confezione in serie di abbigliamento esterno;
  • 14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;
  • 14.14.00 - Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima;
  • 14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento;
  • 14.19.21 - Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate;
  • 14.19.29 - Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari;
  • 14.20.00 - Confezione di articoli in pelliccia;
  • 14.31.00 - Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia;
  • 14.39.00 - Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
  • 15.11.00 - Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce;
  • 15.12.01 - Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione;
  • 15.12.09 - Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria;
  • 15.20.10 - Fabbricazione di calzature;
  • 15.20.20 - Fabbricazione di parti in cuoio per calzature;
  • 16.29.11 - Fabbricazione di parti in legno per calzature;
  • 16.29.12 - Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili;
  • 20.42.00 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili;
  • 20.59.60 - Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio;
  • 32.12.10 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;
  • 32.12.20 - Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale;
  • 32.13.01 - Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi);
  • 32.13.09 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca;
  • 32.50.50 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
  • 32.99.20 - Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione ed è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di:

  • 95.000.000 euro, che costituisce limite di spesa relativamente al 2020;
  • 150.000.000 euro che costituisce limite di spesa relativamente al 2021.

L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Ciò significa che l’aiuto non deve superare 1.800.000 euro per impresa.

Tutto questo in attesa che la norma divenga operativa.

Riferimenti normativi

  • Articolo 48-bis, decreto-legge n. 34 del 2020;
  • Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021.
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