Credito d’imposta per i cuochi professionisti

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Premessa

La legge di bilancio per il 2021, al fine di sostenere il settore della ristorazione, aveva previsto un credito d’imposta fino al 40% del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, per i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0.

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2022, pubblicato sulla G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione, con particolare riguardo alle procedure di concessione, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

La legge di bilancio 2021 e la successiva proroga

L’articolo 1, commi da 117 a 123, della legge n. 178 del 2020, ha stabilito che ai predetti soggetti spetta un credito d’imposta fino al 40%, fino a un massimo di 6.000 euro, del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il termine finale di sostenimento delle spese ammissibili è stato poi prorogato al 31 dicembre 2022 con l’articolo 18-quater del decreto-legge n. 228 del 2021.

Chi può beneficiare

Il credito d’imposta può essere fruito dai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, che abbiano sostenuto, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, una o più delle spese ammissibili all’agevolazione.

I requisiti necessari per accedere al credito d’imposta sono i seguenti:

  • essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
  • essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso i medesimi soggetti, almeno “a partire dal 1° gennaio 2021”. Il passaggio normativo non è chiaro: sembra che possono fruire del credito d’imposta i soggetti il cui contratto di lavoro con alberghi e ristoranti decorra dal 1° gennaio 2021 o da data precedente; non possono, invece, fruire dell’agevolazione i cuochi con contratto successivo al 1° gennaio 2021 (dal 2 gennaio in poi). La questione meriterebbe un chiarimento ufficiale;
  • essere nel pieno godimento dei diritti civili.

In cosa consiste l’agevolazione  

L'agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili (pari a complessivi 3.000.000 euro, con un limite massimo di spesa pari a 1.000.000 euro per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023), ai sensi del regolamento de minimis e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere 6.000 euro.

Le spese ammissibili

Sono ammissibili all'agevolazione le spese relative a:

  1. acquisto di macchinari di classe energetica elevata (secondo quanto specificato da un successivo provvedimento del MISE) destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
  2. acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  3. partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.

Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'IVA è ammissibile all'agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Accesso al credito d’imposta

Per fruire del credito d’imposta, i cuochi devono presentare al MISE, successivamente alla conclusione del periodo di ammissibilità delle spese (ossia dopo il 31/12/22), un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica che verrà resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Un successivo provvedimento del MISE stabilirà le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza.

Modalità di fruizione del credito d’imposta 

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato secondo la tempistica che sarà indicata nel provvedimento di concessione cumulativo adottato dal MISE per tutti i soggetti beneficiari in cui è specificato l'importo fruibile in relazione a ciascuna annualità.

Il credito d’imposta:

  • può essere fruito in compensazione, con F24, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997.
  • può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità e i termini indicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, il credito d'imposta è, in ogni caso, usufruito dal cessionario con le stesse modalità e con la stessa tempistica con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Non concorrenza al reddito del credito d’imposta

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (pro rata interessi passivi soggetti Irpef) e 109, comma 5 (pro rata spese generali), del TUIR.

Normativa

  • Articolo 1, commi da 117 a 123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
  • Decreto 1° luglio 2022 del Ministero dello sviluppo economico
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