Credito d’imposta R&S – pubblicato il DPCM per la certificazione della R&S

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È stato pubblicato l’atteso DPCM 15 settembre 2023 che reca disposizioni in materia di certificazione che attesta la qualificazione delle attività di:

  • ricerca e sviluppo ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per attività di R&S previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145:
  • ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, di cui, rispettivamente, ai commi 200, 201 e 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta nelle misure previste dai successivi commi da 203 a 203-quater;
  • innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in misura maggiorata per le attività di innovazione tecnologica previsto dal quarto periodo del comma 203 e dai successivi commi 203-quinquies e 203-sexies dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

A tal fine, il DPCM istituisce l’albo dei certificatori tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Procedura di certificazione

La certificazione è richiesta al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite un modello e secondo modalità informatiche che saranno definiti con un successivo decreto direttoriale, dai soggetti che hanno effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d'imposta suddetti, sempreché non siano state già constatate violazioni con processo verbale o contestate con atto impositivo. I richiedenti la certificazione sono tenuti al versamento dei diritti di segreteria di 252 euro per certificazione.

Contenuto della certificazione

La certificazione è rilasciata dal soggetto iscritto all'albo e deve contenere, tra l’altro:

  • le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa richiedente o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l'adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
  • la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sottoprogetti da iniziare;
  • le motivazioni tecniche sulla base delle quali è attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d'imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
  • le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione dei successivi controlli da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy e dell'Agenzia delle entrate.

Effetti della certificazione

I soggetti certificatori sono tenuti, notiziandone l'impresa, a inviare telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy, copia della certificazione entro quindici giorni dalla data di rilascio all'impresa. Il Ministero entro i 90 giorni successivi può chiedere documentazione al certificatore, il quale ha 15 giorni di tempo (prorogabili di altri 15 giorni) per fornirla. Il Ministero nei 60 giorni successivi conclude l’attività di controllo. Solo al termine di questo (possibile) iter la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'amministrazione finanziaria in relazione alla qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica.

Riferimenti normativi: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2023

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