Crisi di impresa. Dopo l’accesso ad uno strumento, che ne è dei soci?

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Quello della riforma della crisi di impresa è certamente una delle tematiche che ormai da diversi mesi è oggetto di studio e approfondimento da parte di tutti coloro che si occupano di diritto societario. Si è scritto e detto tanto a riguardo, in merito, ad esempio, alle caratteristiche peculiari e distintive di ogni strumento, ai presupposti per accedervi, alla predisposizione del piano di ristrutturazione, ecc., ma, se non occasionalmente, poco si è detto in merito ai soci, cioè alla loro posizione successivamente all'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi. Come si vedrà, infatti, le conseguenze per i soci derivanti da tale accesso non sono di poco conto.

L'accesso ad uno strumento di regolamentazione della crisi
L'art. 120-bis del Codice della Crisi di Impresa stabilisce che la presentazione dell'istanza di accesso ad uno strumento di regolamento della crisi e dell'insolvenza, così come la decisione in ordine alla proposta e alle condizioni del piano di ristrutturazione, è di competenza esclusiva degli amministratori.
L'articolo appena richiamato, peraltro, richiede che sia garantita l'informazione dei soci successivamente all'accesso allo strumento ("Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell’avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e a riferire periodicamente (ndr: la norma non indica neppure una periodicità)  del suo andamento", art. 120-bis CCII, III co.).
Trattandosi, però, di diritto di informazione "successivo", è facile comprendere che i soci non hanno alcuno spazio decisionale.
Come abbiamo in parte anticipato, l'art. 120-bis affida agli amministratori anche il potere di definire il piano ed il suo contenuto, ma poiché il "il piano può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni", da ciò si ricava facilmente che i soci non possono deliberare sul piano né condizionarne l'andamento con una loro decisione.

L'art. 120-bis CCII, V co., prevede, però, che i soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti.

L'azione di responsabilità verso gli amministratori e l'approvazione del bilancio
Come abbiamo visto sin qui, l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi di impresa determina una significativa compressione dei diritti dei soci, i quali, per certi versi, potremmo che sono costretti a subire la decisione degli amministratori di accedere ad uno di tali strumenti.
E l'azione di responsabilità verso gli amministratori?
Anche su questa interviene l'art. 120-bis CCII, in particolare il IV comma che prevede che "dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa" e che "non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza in presenza delle condizioni di legge". In altre parole, i soci non possono neppure agire verso gli amministratori per la decisione di cui si è detto.
Infine, l'approvazione del bilancio.
Poiché, come si è detto, le operazioni riguardanti il piano sono di competenza esclusiva degli amministratori e il piano può prevedere anche operazioni sul capitale sociale, nel caso in cui tali operazioni richiedessero l'approvazione del bilancio, in forza della competenza esclusiva loro attribuita, gli amministratori potrebbero addirittura non richiedere alcuna deliberazione assembleare.

Se questa è la situazione definita dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, risulta evidente che ai soci rimane ben poco dei diritti ad essi attribuiti dal Codice Civile. Tra questi il diritto ai dividendi e il diritto di opzione, ma è altresì chiaro che nella situazione in cui si trova la società in questione, - in crisi e per la quale si è richiesto l'accesso ad una misura di regolazione -, avrebbero valenza pressoché nulla.

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