Dividendi provenienti da black list – criteri di tassazione

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Con il decreto legislativo n. 142/2018 sono state apportate modifiche alla tassazione dei dividendi provenienti da Paesi a regime fiscale privilegiato che operano a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. In particolare, a seguito dell’abolizione del contenuto del previgente dell’art. 167, comma 4 del Tuir, ai fini dell’individuazione dei regimi fiscali privilegiati per il trattamento fiscale di dividendi e plusvalenze provenienti da tali Paesi è oggi necessario fare riferimento al nuovo articolo 47-bis del Tuir introdotto dal D.lgs. n. 142/2018. Il riferimento all’articolo 167 del citato Tuir, rileva ora ai soli fini della definizione di controllo.

La nuova definizione di controllo

Con il D.lgs. n. 142/2018, ai fini della disciplina CFC, ma anche ai fini della tassazione di dividendi e plusvalenze provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, al tradizionale riferimento ai criteri dell’articolo 2359 del codice civile, si è aggiunto, ai fini della nozione di controllo, un ulteriore criterio relativo alla partecipazione agli utili del soggetto controllato andando così alla sostanza della finalità.

In particolare, ai sensi del nuovo articolo 167, comma 2, del Tuir, si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica (almeno) una delle seguenti condizioni:

  1. sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte di un soggetto residente;
  2. oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto residente.

Individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata

Come si è anticipato, i criteri per l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo sono contenuti nel nuovo articolo 47 bis, comma 1, del Tuir. Il criterio da applicare è diverso a seconda che il soggetto residente abbia il controllo o meno della partecipata:

  • partecipazioni di controllo - il test per verificare se il regime in cui opera la società controllata è a fiscalità privilegiata o meno è basato sull’effective tax rate (tassazione effettiva estera inferiore al 50% di quella italiana); il test è lo stesso utilizzato ai fini della nuova disciplina CFC e prende in considerazione solo l’Ires;
  • partecipazioni non di controllo - il test per verificare se il regime della partecipata è a fiscalità privilegiata o meno è basato sul confronto tra le aliquote nominali (tassazione nominale estera inferiore al 50% di quella italiana), rettificate tenendo conto dell’eventuale impatto su tali aliquote nominali dei regimi speciali. Il test basato sulle aliquote nominali considera, diversamente dall’effective tax rate, l’Ires e l’Irap.

Tassazione degli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata

Gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile. A tal fine, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di:

  • partecipazioni dirette in tali soggetti o;
  • partecipazioni di controllo in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (criterio look through).

Tuttavia, come intuibile, non concorrono alla formazione del reddito gli utili già imputati per trasparenza al socio ai sensi della disciplina sulle società estere controllate (CFC) di cui all’articolo 167, comma 6, del Tuir.

Dimostrazione delle esimenti

Il nuovo articolo 47 bis, comma 2, del Tuir, prevede la possibilità, al fine di evitare la suddetta tassazione integrale, di dimostrare (almeno una di) 2 esimenti:

  1. il soggetto non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (cd. attività economica effettiva senza radicamento);
  2. dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (ex esimente del previgente art. 167, co. 5, lett. b) del Tuir. La dimostrazione dell’esimente è richiesta solo per i periodi di imposta per i quali gli utili si considerano provenienti da regimi fiscali privilegiati.

In particolare, in base alla prassi dell’Agenzia delle entrate riferita alla disciplina fiscale previgente le modifiche del D.lgs. n. 142/2018, tale esimente ricorre quando (alternativamente):

  • la controllata gode di un regime fiscale privilegiato ma oltre il 75% dei suoi redditi sono prodotti in Stati o territori non privilegiati e sono ivi assoggettati a imposizione ordinaria senza godere di regimi speciali, oppure svolge esclusivamente la propria principale attività, ovvero è fiscalmente residente ovvero ha la sede di direzione effettiva in uno Stato o territorio a regime fiscale non privilegiato, in cui i redditi prodotti sono integralmente assoggettati a tassazione, senza godere di regimi speciali;
  • la controllata è residente in uno Stato o territorio non privilegiato, senza godere di regimi speciali, ma opera in un ordinamento fiscale privilegiato, del Tuir, mediante una stabile organizzazione, il cui reddito è assoggettato integralmente a tassazione ordinaria nello Stato di residenza della casa madre.

L’esimente può essere, inoltre, soddisfatta dimostrando che l’investimento non ha dato luogo a un significativo risparmio d’imposta, ossia che il carico fiscale gravante sulla CFC è almeno pari al 50% di quello a cui la controllata sarebbe andata incontro se fosse stata residente in Italia.

Effetti della dimostrazione delle esimenti

La dimostrazione di una o dell’altra esimente, produce effetti diversi sulla tassazione dei dividendi.

Dalla dimostrazione dell’esimente relativa allo svolgimento dell’attività economica effettiva (art. 47 bis, co. 2, lettera a), del Tuir) consegue il seguente regime fiscale per gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato:

  • Tassazione dei dividendi - Gli utili provenienti da partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (in presenza o meno di controllo) non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti per il 50% del loro ammontare;
  • Credito d’imposta indiretto (per i soli soggetti controllanti residenti)Al soggetto controllante residente, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, è riconosciuto un credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 165 del Tuir, in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.

Dalla dimostrazione dell’esimente di cui all’art. 47 bis, co. 2, lettera b), del Tuir, ossia che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato deriva il seguente regime fiscale:

  • Tassazione dei dividendi - I dividendi provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato sono tassati come dividendi white. In particolare, come per i dividendi derivanti da partecipazioni in società residenti nel territorio dello Stato o residenti in Paesi diversi da quelli a regime fiscale privilegiato, i dividendi potranno fruire della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95%.

Riferimenti normativi

  • art. 5 D.lgs. n. 142/2018;
  • art. 47-bis e art. 167 del Tuir.
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