Doppia agevolazione per le imprese turistiche

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L’articolo 1, del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ha previsto un credito d’imposta e un contributo a fondo perduto, tra loro cumulabili, a favore delle imprese del settore turistico da riconoscersi in relazione al sostenimento di spese riferite a interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica, rimozione barriere architettoniche, spese di digitalizzazione, da effettuarsi entro il 2024. Tuttavia, chi ne vuole approfittare deve sbrigarsi posto che, come al solito, le risorse sono limitate e vale il detto “Chi tardi arriva male alloggia”.

Soggetti interessati

Possono fruire degli incentivi le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

I 2 incentivi

Alle imprese turistiche, come sopra individuate, sono riconosciuti, per gli interventi realizzati dal 7/11/21 fino al 31/12/24:

  1. un credito di imposta, fino all'80% delle spese sostenute;
  2. un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute.

Il contributo è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato (fino a un importo comunque non superiore a 100.000 euro) anche cumulativamente:

  • fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese, almeno pari al 15% dell'importo totale, per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica;
  • fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'art. 53 del D.lgs. n. 198/2006, per l'imprenditoria femminile, per le cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani (tra i 18 e 35 anni), le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai 2/3 da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;
  • fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le agevolazioni si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo l’1/2/20 e non ancora conclusi al 7/11/21 limitatamente alle spese sostenute a decorrere dal 7/11/21.

I 2 incentivi sono tra loro cumulabili a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap non porti al superamento del costo sostenuto. Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Gli incentivi sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100.000.000 euro per il 2022, 180.000.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40.000.000 euro per il 2025; una riserva del 50% è dedicata agli interventi di riqualificazione energetica.

Spese agevolabili

Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute per eseguire i seguenti interventi (è incluso il servizio di progettazione):

  1. interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  2. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  3. interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001: (i) di manutenzione straordinaria (lettera b), (ii) interventi di restauro e di risanamento conservativo (lettera c), (iii) interventi di ristrutturazione edilizia (lettera d), (iv) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno (lettera e.5). Tali interventi devono essere funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai punti 1) e  2);
  4. realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi agli stabilimenti termali di cui all'art. 3 della legge n. 323 del 2000;
  5. spese per la digitalizzazione di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 83 del 2014 (impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici su siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di cui sopra).

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti:

  • di 700.000 euro di cui all'art. 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000;
  • di 250.0000 euro di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 - crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti. In tal caso, il cessionario fruisce del credito acquisito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per la cessione del credito si applicano le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'8/8/20 (Superbonus).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (pro rata interessi passivi soggetti Irpef) e 109, comma 5 (pro rata spese generali) del Tuir.

Disposizioni applicative

Il Ministero del turismo pubblicherà un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi e l'individuazione delle spese considerate eleggibili. I soggetti interessati agli incentivi dovranno presentare una domanda in via telematica in cui dichiarano il possesso dei requisiti necessari per la fruizione delle agevolazioni.

Riferimenti normativi

  • Articolo 1, decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
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