È tempo di tartufi – l’Italia si adegua alle decisioni UE

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Nell’ambito della procedura EU-pilot 8123/15/TAXU, avviata a dicembre 2015, la Commissione europea ha valutato la conformità al diritto UE del regime IVA applicabile in Italia all'acquisto di tartufi presso raccoglitori dilettanti od occasionali, introdotto con l’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004 (legge finanziaria del 2005).

La norma prevedeva che, nelle ipotesi di acquisto di tartufi nell'esercizio di impresa da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA, i soggetti acquirenti:

  • erano tenuti ad emettere autofattura;
  • erano tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture.

La cessione di tartufo non obbligava il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile.

Per quanto di interesse, la Commissione europea ha previsto che:

  • il cedente, ossia un raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA, non è un soggetto passivo ai fini dell'IVA e, pertanto, la cessione non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/112/CE (cd. direttiva IVA). La misura in questione violerebbe quindi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva, il quale stabilisce che sono soggette all'IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
  • la negazione del diritto a detrazione dell'IVA sarebbe in contrasto con l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma della direttiva IVA, in base al quale l'IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell'ammontare dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.

Il legislatore nazionale si è adeguato

In ossequio alle indicazioni della Commissione, dall'articolo 29, comma 1, della Legge n. 122 del 7 luglio 2016 (Legge Europea 2015-2016), ha modificato il comma 109 citato, eliminando quindi l’obbligo di autofatturazione per gli acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA nonché il riferimento al raccoglitore dilettante, ferma restando la disposizione che esenta il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA da obblighi contabili.

Il comma 3 dell’articolo 29 in commento ha inserito i tartufi nella tabella A, parte III, allegata al decreto IVA, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento; nello specifico, il nuovo numero 20-bis) comprende “tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato”.

Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi    

Il comma 2 dell’articolo 29 ha inserito il nuovo articolo 25-quater nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi del quale, gli acquirenti nell’esercizio d’impresa applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa.

La ritenuta:

  • si applica all’aliquota fissata dall’articolo 11 del Tuir per il primo scaglione di reddito – pari al 23%;
  • è commisurata all’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22% cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

Ai sensi del comma 42 dell’articolo 29, le nuove disposizioni si applicano  alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Prospettive future

La normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo è contenuta nella legge 16 dicembre 1985, n. 752. È in esame una proposta di legge (Atto Camera: 898) recante "Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e alla disciplina tributaria in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo". Viste le imminenti elezioni è improbabile possa andare in porto.

Normativa

  • n. 20)-bis della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • articolo 25-quater nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • articolo 29, comma 1, della 7 luglio 2016, n. 122;
  • articolo 11 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917
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