ENTI ASSOCIATIVI – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IVA

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PREMESSA

L’articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21/10/2021, n. 146 (“decreto fiscale 2022”), convertito dalla legge 17/12/2021, n. 215, ha apportato alcune modifiche alla disciplina Iva delle operazioni effettuate da taluni enti non commerciali di tipo associativo. Per effetto delle modifiche, alcune operazioni risultano non più escluse dal campo di applicazione dell’IVA, bensì rilevanti ai fini dell’imposta, sebbene in regime di esenzione.

L’articolo 1, comma 683, della legge 30/12/2021, n. 234 (“legge di bilancio 2022”) ha previsto che le disposizioni troveranno applicazione solo per le operazioni effettuate a decorrere dall’1/1/2024.

Il comma 15-sexies circoscrive all’IVA l’ambito applicativo delle disposizioni.

L’Agenzia delle entrate ha illustrato la nuova disciplina con la circolare n. 5 del 2022.

LA DISCIPLINA UNIONALE

L’articolo 132 della direttiva 2006/112/CE prevede, al paragrafo 1, che gli Stati membri esentano:

  • «l) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate nei confronti dei propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto, da organismi senza fini di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, purché tale esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;
  • m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica;
  • n) talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato;
  • o) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dagli enti o dagli organismi le cui operazioni sono esenti a norma delle lettere … l), m) e n) in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzate a loro esclusivo profitto, purché l’esenzione non sia tale da provocare distorsioni della concorrenza».

In ossequio a tali disposizioni, la Commissione UE, con procedura di infrazione n. 2010/2008, ha eccepito allo Stato italiano l’impossibilità di considerare escluse dal campo di applicazione dell’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi degli enti non commerciali a favore dei loro associati a fronte dell’aumento della quota associativa o dietro corrispettivo specifico.

Pertanto, le modifiche sopra citate si sono rese necessarie per adeguarsi a tali disposizioni.

COSA CAMBIA NELLA DISCIPLINA INTERNA

Il comma 15-quater citato ha modificato gli articoli 4 e 10 del D.P.R. n. 633/1972, riguardanti, rispettivamente:

  • le operazioni che si considerano effettuate nell’esercizio d’impresa, rilevanti ai fini IVA;
  • le operazioni esenti dall’imposta.

In particolare, il predetto comma 15-quater:

  • con la lettera a), ha eliminato alcune previsioni contenute nell’articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, talchè rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali anche le seguenti operazioni:
  1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto (comma 15-quater, lettera a), n. 1);
  2. le cessioni di pubblicazioni delle associazioni sopra elencate effettuate prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali in occasione di manifestazioni propagandistiche (comma 15-quater, lettera a), n. 2);
  3. la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi similari, a fronte di corrispettivi specifici, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale di associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25/8/1991, n. 28712, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, nel caso in cui l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia resa agli associati (comma 15-quater, lettera a), n. 3);
  • con la lettera b), ha aggiunto un 4° comma all’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che siano esenti dall’IVA, purché non provochino distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’imposta:
  1. le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  2. le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  3. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) (vedi sopra), organizzate a loro esclusivo profitto;
  4. la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25/8/1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività;
  • con la lettera b), è stato aggiunto anche un 5° e un 6° comma all’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, con cui sono stati, rispettivamente, previsti ulteriori requisiti soggettivi che gli enti associativi devono possedere affinché le operazioni ivi indicate possano beneficiare dell’esenzione da IVA ed è stato chiarito che, tra questi requisiti, quelli riguardanti le clausole statutarie per la disciplina del rapporto associativo e le caratteristiche degli organi amministrativi e societari non sono richiesti ai fini dell’esenzione nel caso di associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché nel caso di associazioni politiche, sindacali e di categoria.

CODICE DEL TERZO SETTORE - REGIME FORFETTARIO

Come evidenziato dall’Agenzia delle entrate, con circolare n. 5 del 25/2/2022, il comma 15-quinquies del D.L. n. 146 del 2021 prevede che, ove all’1/1/24 le disposizioni del Codice del Terzo settore riguardanti il trattamento fiscale di organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) non abbiano ancora trovato applicazione, a partire da tale data le OdV e le APS che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000 usufruiranno, ai soli fini dell’IVA, della disciplina prevista per i contribuenti del regime c.d. “forfetario” previsto dalla legge n. 190 del 2014.

Tali enti, quindi:

  • emetteranno fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non potranno detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto;
  • saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
  • saranno tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Resta fermo, per gli stessi, l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

Normativa

  • Articolo 5, comma 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21/10/2021, n. 146 (“decreto fiscale 2022”), convertito dalla legge 17/12/2021, n. 215;
  • articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • titolo X del decreto legislativo 3/7/2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Prassi

  • Agenzia delle entrate, circolare n. 5 del 25/2/2022.
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