Fondo Indennizzo banche – l’Agenzia fa salvi i risparmiatori

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Il tema dei risparmiatori “truffati” dalle banche è stato al centro di un accesso dibattito politico negli anni passati, dibattito che è poi sfociato, in seno alla manovra di bilancio per il 2019, nell’approvazione di una misura risarcitoria del danno, subito da tali soggetti, derivante dall’acquisto di strumenti finanziari emessi da istituti di credito finiti in situazioni di dissesto. Il richiamato provvedimento legislativo, tuttavia, non ha disciplinato il trattamento fiscale da riservare a tali risarcimenti; legittimo, pertanto, il dubbio dei beneficiari di tale misura e la richiesta all’Amministrazione finanziaria di un parere chiarificatore. In questo approfondimento, dopo una sintetica illustrazione del FIR e dei suoi meccanismi di funzionamento, analizzeremo la soluzione (pienamente condivisibile) offerta dall’Agenzia e le motivazioni ad essa sottese.

Il FIR nella legge di bilancio per il 2019

Come noto, l’articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, meglio nota come legge di bilancio per il 2019, ha istituito un apposito Fondo indennizzo risparmiatori (c.d. “FIR”), finalizzato all’erogazione di indennizzi a coloro, come definiti dal successivo comma 494, i quali hanno subito un pregiudizio da parte di banche e loro controllate, aventi sede legale in Italia, che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

Tale danno, a mente della richiamata disposizione, deve essere tuttavia correlato alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza e buona fede, previsti dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria.

Pertanto, i presupposti per richiedere il ristoro economico sono rappresentati:

  • dal lato dell’intermediario finanziario, dalla qualifica di banca con sede legale nel territorio nazionale in dissesto finanziario, in quanto posta in liquidazione coatta amministrativa nel periodo dal 17 novembre 2015 al 31 dicembre 2017;
  • dal lato del risparmiatore danneggiato, la qualifica soggettiva di persone fisica, di imprenditore individuale, di organizzazione di volontariato e associazione di promozione sociale, nonché di microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, ovvero di successore mortis causa o, per i trasferimenti a titolo particolare, di coniuge, di soggetto legato da unione civile, di convivente more uxorio o di parente entro il secondo grado, dei predetti soggetti (ossia gli acquirenti originari degli strumenti finanziari).

Come precisato, poi, dal punto di vista oggettivo è necessario che nell’attività di intermediazione finanziaria il primo soggetto abbia violato gli obblighi di informazione e, in generale, di buona fede nella fase precontrattuale a danno del secondo.

Con riferimento alle regole di determinazione del ristoro, la legge di bilancio per il 2019 ha stabilito:

  • al comma 496, che per gli azionisti la misura dell'indennizzo è pari al 30% del costo di acquisto delle azioni, entro il limite massimo di euro 100.000 per ciascun risparmiatore;
  • al comma 497, che per gli obbligazionisti subordinati, la stessa sia commisurata al 95% del costo di acquisto, sempre entro il limite massimo di euro 100.000 per risparmiatore.

Sempre in tema di determinazione del ristoro, il comma 499 ha altresì stabilito che l'indennizzo è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento.

Infine, per entrambe le ipotesi, il legislatore ha richiesto una specifica condizione temporale: il risparmiatore deve infatti aver conseguito il possesso delle azioni o delle obbligazioni subordinate entro la data del provvedimento di messa in liquidazione della banca emittente lo strumento finanziario acquistato.

Ciò posto in termini generali, appare logico chiedersi quale possa essere il trattamento fiscale di tale forma di ristoro economico, in quanto, come precisato, nelle maglie della legge istitutiva non si rinvengono disposizioni ad hoc, avendo pertanto il legislatore delegato agli interpreti la soluzione di tale questione.

La Risposta n. 112 del 2020 ribadisce l’orientamento dell’Agenzia

Nella Risposta n. 112 del 2020, l’Agenzia è tornata ad affrontare la descritta questione su istanza di un risparmiatore beneficiario, per l’appunto, di un indennizzo erogato dal FIR.

In tale documento di prassi, l’Amministrazione ha evocato un precedente orientamento (Risoluzione n. 3/E del 2017) espresso in merito ad una misura analoga, prevista dalla legge di bilancio per il 2016, nel quale era stato precisato che tali somme, percepite a titolo di indennizzo, non potessero assumere alcuna rilevanza reddituale, in quanto erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

In dettaglio, le somme erogate sono da considerarsi una misura risarcitoria del danno emergente subito dall'acquirente dei titoli, in quanto non sono parametrate alla mancata percezione dei proventi, derivanti dagli strumenti finanziari emessi dagli emittenti in stato di insolvenza, ma esclusivamente al corrispettivo pagato dall'investitore in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli.

Sotto il profilo fiscale, quindi, secondo l’Agenzia l'indennizzo forfetario non è riconducibile ad una perdita reddituale, bensì ad un mero reintegro patrimoniale ed, in quanto tale è, privo di autonoma rilevanza impositiva.

Sulla base di tali motivazioni e in considerazione della perfetta analogia con la precedente misura di ristoro, l’Agenzia ha stabilito che le somme corrisposte dal FIR non assumono rilevanza reddituale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, in quanto finalizzati a reintegrare "forfetariamente" la perdita economica patrimoniale (danno emergente), subita dal percettore a fronte delle predette condotte poste in essere dalle banche.

Normativa

Art. 1, commi da 493 a 507, legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Prassi amministrativa

Risposta AE n. 112 del 21 aprile 2020.

Risoluzione AE n. 3 del 12 gennaio 2017.

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