Il reddito d’impresa dell’imprenditore agricolo

Download PDF

Premessa

L’imprenditore agricolo nell’esercizio della sua attività può imbattersi in attività (agricole) che il Tuir considera produttive (non di reddito agrario ma) di reddito d’impresa. Detti redditi sono determinati in via forfettaria a meno di esercizio dell’opzione per le modalità di determinazione ordinaria del reddito da parte dell’imprenditore. Infatti, solo laddove è previsto esplicitamente l’attività “agricola” genera reddito agrario da determinarsi in base alla rendita catastale. L’attività agricola eccedente o diversa da quella produttiva di reddito agrario è considerata produttiva di reddito d’impresa.

Mentre le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura effettuate da un imprenditore agricolo sono sempre considerate produttive di reddito agrario, per le seguenti attività è necessario distinguere la parte che si considera rientrante nell’ambito della rendita catastale da quella produttiva di reddito d’impresa.

Reddito derivante dall’allevamento di animali

Il reddito relativo all’allevamento che eccede il limite rientrante nel reddito agrario (allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno per le specie animali individuate con il D.M. ”allevamento”) concorre a formare il reddito d'impresa dell’imprenditore agricolo. Il reddito “eccedente” è determinato attribuendo a ciascun capo eccedente un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite, moltiplicato per un coefficiente indicato dal citato D.M.

Il reddito derivante dall’allevamento di specie non comprese nel citato D.M. deve essere determinato sempre secondo i criteri ordinari.

Reddito derivante dalla produzione di vegetali eccedenti

Il reddito derivante dalle attività di produzione di vegetali eccedente quella rientrante nel reddito agrario (produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste) costituisce reddito d’impresa e concorre a formare il reddito nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.

Reddito derivante da attività con prodotti non indicati dal D.M. “attività connesse”

Mentre le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione, dei prodotti indicati dal D.M. “attività connesse” rientrano nel reddito agrario, le stesse attività qualora abbiano ad oggetto prodotti diversi da quelli indicati dal citato D.M., ancorché ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, sono considerate produttive di reddito d’impresa il quale è determinato, ai sensi dell’articolo 56-bis, comma 2, del Tuir, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'Iva, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15%.

Reddito derivante da attività dirette alla fornitura di servizi

L’articolo 56-bis, comma 3, del Tuir, prevede un regime forfettario di determinazione dei redditi d’impresa prodotti dalle attività di fornitura di servizi a terzi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola.  Per tali attività il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva il coefficiente di redditività del 25%.

Reddito derivante da attività di agriturismo, enoturismo e oleoturismo

L’imprenditore agricolo che svolge attività di agriturismo, determina il reddito d’impresa forfetariamente, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 413 del 1991, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell’Iva, il coefficiente di redditività del 25%. Le stesse modalità di determinazione del reddito si applicano all’imprenditore agricolo che svolge attività di enoturismo e oleoturismo.

Reddito derivante da commercializzazione di piante e prodotti della floricoltura acquistate da altri imprenditori agricoli florovivaistici

L’articolo 56-bis, comma 3-bis, del Tuir, stabilisce per gli imprenditori agricoli florovivaisti un criterio forfetario di determinazione del reddito di impresa derivante dalla commercializzazione di piante acquistate da altri imprenditori florovivaisti. In particolare, per la commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate nei limiti del 10% del volume di affari da altri imprenditori agricoli florovivaistici il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'Iva il coefficiente di redditività del 5%.

Reddito derivante da “agroenergie”

L’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, stabilisce che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia oltre i limiti suddetti, il reddito dell’imprenditore agricolo è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'Iva, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento