IMPOSTA DI SOGGIORNO – COSA CAMBIA

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La Legge di Bilancio 2023 ha previsto che i Comuni capoluogo, con forte vocazione turistica, possono aumentare il tributo a carico dei turisti fino ad un massimo di 10 euro a persona.

L'articolo 4 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, oggi emendato, prevede che:

  • i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;
  • possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;
  • da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

La dichiarazione annuale e la responsabilità del gestore

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile:

  • del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
  • della presentazione della dichiarazione annuale;
  • degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale (comma 1-ter dell'articolo 4 citato).

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con DM Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con il D.M. 29 aprile 2022 è stato approvato il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno.

Ebbene, l’articolo 5-quinquies del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha interpretato il comma 1-ter dell'articolo 4 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 nel senso che la disposizione s’intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

La retroattività della norma ha convinto anche la Cassazione penale (sentenze 4 aprile 2022, n. 12516 e 17 marzo 2022, n. 9213) la quale ha ritenuto che l'articolo 5-quinquies della legge 17 dicembre 2021 n. 215, di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha espressamente fornito valenza retroattiva al comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il quale:

  • ha attribuito all’operatore turistico la qualifica di responsabile d'imposta (mentre la previgente disciplina lo investiva quale mero agente contabile del servizio pubblico di riscossione del detto tributo);
  • ha conseguentemente applicato la disciplina sanzionatoria amministrativo-tributaria correlata a tale mutata qualifica.

Per la Cassazione il mancato, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, anche per i go fatti antecedenti all'entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, non può dar luogo al delitto di peculato, postulando tale fattispecie incriminatrice, come presupposto necessario della condotta del soggetto attivo, la veste giuridica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Sanzioni a carico del gestore della struttura turistica

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (30% di ogni importo non versato; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di è ridotta alla metà).

La novità della Legge di Bilancio

Il comma 787 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio 2023), ha sostituito il comma 1-bis del citato articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, prevedendo che, nei Comuni capoluogo di Provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, l'imposta può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del DL 31 maggio 2010, n. 78; ebbene, la citata lettera e) prevede un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città di Roma, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione, fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno. Dunque, questo importo fino a ieri riservato solo alla citta di Roma viene esteso anche ai predetti Comuni capoluogo di Provincia.

Per verificare le presenze, ai fini dell’aumento dell’imposta di soggiorno, i predetti Comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.

Normativa

  • Articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
  • articolo 5-quinquies, comma 1, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;
  • articolo14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
  • comma 787 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
  • articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Giurisprudenza

  • Cassazione penale, sentenza 4 aprile 2022, n. 12516;
  • Cassazione penale, sentenza 17 marzo 2022, n. 9213.
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